Verifica inadempimenti ex art. 48/bis Dpr 602/1973 in fase di pagamento delle fatture per utenze di energia elettrica.

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
24 Giugno 2023

Si chiede un parere in merito alla verifica inadempimenti art. 48/bis Dpr 602/1973 in fase di pagamento delle fatture per utenze di energia elettrica. In particolare ogni mese l'ente ricevute fatture per consumi di energia elettrica del mese precedente per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 quale sommatoria delle fatture che singolarmente sono tutte inferiori a tale limite. Vengono quindi predisposti i mandati di pagamento imputati ai diversi capitoli di spessa e conseguentemente alcuni mandati sono di importo inferiore ad € 5.000,00 ed altri di importo superiore. Pertanto si chiede se la verifica inadempimenti prevista dall'art. 48/bis:- non vada fatta in quanto ogni singola fattura é di importo inferiore ad € 5.000,00 indipendentemente dal fatto che poi saranno pagate cumulativamente insieme alle altre e quindi supereranno € 5.000,00;- procedere ad eseguire la verifica solo sul mandato di pagamento che raggruppa più fatture di un determinato capitolo di spessa e che quindi insieme superano il limite di € 5.000,00;- procedere ad effettuare la verifica su tutte le fatture in quanto tutte verranno pagate lo stesso giorno, anche se su capitolo diversi, ma comunque tutte insieme superano € 5.000,00.

Risposta

L’articolo 48-bis del d.p.r. 602/1973 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

I pagamenti, come chiarito dalla circolare RGS del 29 luglio 2008, n. 22, sono l’adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica e nel caso di servizi con cadenza periodica vale il criterio del pagamento dei servizi di volta in volta forniti e non l’intero valore del contratto.

Di conseguenza vanno assoggettate al controllo di cui all’articolo 48-bis esclusivamente le fatture che riportino un imponibile superiore a cinquemila euro.

23 giugno 2023             Paolo Dolci     

 

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