Calcolo delle somme impignorabili per i servizi indispensabili

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
27 Giugno 2023

Si chiede relativamente al calcolo delle somme impignorabili per i servizi indispensabili del secondo semestre: quale stanziamento di bilancio si deve prendere in considerazione: la previsione assestata del bilancio di previsione e la si divide per due al netto delle somme pagate, oppure l'importo dello stanziamento impegnato e non pagato?

Risposta

Il comma 2 dell’art. 159 del TUEL espressamente dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, e relativi oneri previdenziali, per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e quelle destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili; la disposizione richiamata non opera però automaticamente, ma richiede come condizione indispensabile la formale assunzione di una deliberazione preventiva da adottarsi ogni semestre e da notificarsi al tesoriere, quantificando gli importi delle somme destinate alle suddette finalità, e quindi da vincolare e sottrarre ad eventuali procedure di esecuzione forzata.

La quantificazione degli importi suddetti va determinata, ovviamente in maniera extracontabile, dagli uffici finanziari, computando a tal fine:

a) per quanto riguarda le retribuzioni: gli importi che il personale dipendente andrà a maturare nei successivi tre mesi (oltre ai corrispondenti oneri riflessi a carico dell’Ente);

b) per quanto riguarda i mutui: l’importo delle rate dovute, per interessi e quote di capitale, che andranno a scadere nel semestre di riferimento;

c) per quanto concerne infine i servizi locali indispensabili: le somme previste in bilancio - rapportate ovviamente al semestre di riferimento - destinate all’espletamento di detti servizi; per la individuazione dei servizi indispensabili può farsi riferimento alla elencazione disposta dal D.M. 28 maggio 1993, che li definisce distintamente per i comuni (art. 1), per le province (art. 2) e per le comunità montane (art. 3).

Per quanto concerne i riferimenti agli stanziamenti di bilancio, tenendo conto che l’impignorabilità delle somme costituisce un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale in quanto necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili, e considerato che il bilancio di previsione riporta, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l’anno, risulta più coerente con le finalità sottese alle disposizioni relative alla impignorabilità quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell’ente; conseguentemente si ritiene che per la quantificazione delle somme da sottrarre alle procedure di esecuzione forzata si debba fare riferimento agli stanziamenti di cassa risultanti dalle previsioni del bilancio in corso.

26 giugno 2023             Ennio Braccioni

 

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