L’art. 1, comma 1, del D.l. 80/2021 dispone che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico dei relativi finanziamenti esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tale previsione si applica anche ai soggetti attuatori e quindi agli enti locali, senza necessità di autorizzazione preventiva.
La circolare Rgs n. 4/2022 ha specificato le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR possono essere imputati nei quadri economici delle opere. Non sono rendicontabili le spese di personale impiegato in mansioni amministrative o in attività di preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi alle strutture operative. Parimenti sono da escludere le spese di personale assunto per svolgere azioni di informazione, comunicazione o consultazione degli stakeholders.
La circolare contiene l’elencazione delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse
dell’Unione europea:
- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
La circolare prevede un doppio limite finanziario.
1. la spesa di personale ammissibile a rimborso non deve superare la percentuale individuata in relazione al totale del costo finanziato, inoltre:
2. in ogni caso non può essere superiore al massimale di costo da imputare al progetto individuato in termini di valore assoluto.
29 giugno 2023 Matteo Barbero
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