Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUna cittadina thailandese, naturalizzata jure matrimonii italiana, chiede di correggere il luogo di nascita risultante nella trascrizione del suo atto di nascita (l'atto originale è thailandese) indicato come il Comune Waeng Noi - Khonkaen per riportare solo la provincia, ossia Khon Kaen. L'Ambasciata afferma che la prassi ormai consolidata prevede l’indicazione della sola provincia al fine di rispettare la normativa locale, la quale dispone che su certificati e documenti venga riportata - come luogo di nascita - solo la provincia.
È possibile correggere l'atto di nascita su istanza dell'interessata? Se si quale documentazione deve fornirci a supporto dell'istanza? In caso negativo quale alternative ha l'interessata per far modificare l'atto di nascita italiano?
Ogni Paese si è organizzato autonomamente per individuare il luogo di nascita dei propri cittadini.
Il nostro ordinamento individua il luogo di nascita nel “comune di nascita”, ma, oltre al comune, da altri ordinamenti viene utilizzata la provincia, la regione e persino lo Stato nei Paesi federali (come, per esempio, negli Stati Uniti d’America).
Il fatto, però, che nel Paese da cui proviene (e di cui conserva la cittadinanza) la signora in questione il luogo di nascita sia individuato con la provincia e non con il comune, non dovrebbe crearle nessun problema, in quanto le identità attribuite a un soggetto da due Paesi diversi non devono necessariamente coincidere. La signora può tranquillamente avere due passaporti con un luogo di nascita individuato in modo diverso ed entrambi i passaporti sono perfettamente validi e regolari.
L’Ufficiale dello stato civile italiano non può cambiare il criterio di identificazione del luogo di nascita (il comune) per correggere l’atto di nascita e cambiare le generalità della richiedente.
Se la signora sente l’esigenza di vedere il suo luogo di nascita individuato con la provincia anziché con il comune anche nel passaporto italiano, potete farle compilare un’istanza di richiesta alla quale opporrete un rifiuto alla correzione ai sensi dell’art.7 DPR 396/2000 (giustificato dall’impossibilità di cambiare l’ordinamento italiano e le sue regole). La signora, poi, con quel rifiuto può provare a fare ricorso in tribunale ai sensi dell’art.95 DPR 396/2000: il magistrato (che ha ampi poteri) può ritenere meritevole di accoglimento la richiesta della signora ed emettere un provvedimento di rettifica dell’atto di nascita. Il provvedimento, trasmesso all’ufficiale dello stato civile, verrà annotato sull’atto di nascita e cambierà l’indicazione del luogo di nascita.
29 Giugno 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2811, sintomo n. 2842
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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