Utilizzo del contributo di cui dall'art. 1 c. 828 L. 197/2022 in caso di procedura di scavalco.

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti

04 Luglio 2023

Il Contributo di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali che pone l'obbligo di nomina del segretario previsto dall'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soli fini di cui all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può intendersi anche per le spese sostenute dal Comune per l'indennità di scavalco?

Risposta

Il contributo viene riconosciuto sulla base della graduatoria predisposta in applicazione del DPCM 1.5.2023, pubblicato in GU - serie Generale n. 136 - del 13/ 06/ 2023, fino a ad esaurimento delle risorse e nella misura pari a 40.000 euro annui. I comuni privi del segretario titolare, ai quali sia riconosciuto il contributo, hanno diritto all'erogazione se provvedono alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

Il contributo è funzionale a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali- Il contributo è riconosciuto sulla base del seguente ordine di priorità (art. 4 del citato Dpcm):

a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;

c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;

e) comuni con segretario titolare non convenzionato.

Pertanto, il contributo non è riconosciuto per l’indennità di scavalco.

 

04 luglio 2023             Angelo M. Savazzi 

 

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