Amministrative 2025. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.
Ministero dell’Interno – Circolare 15 maggio 2025, n. 47
Risposta del Dott. Pietro Salomone
QuesitiLa stazione appaltante ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione per l'affidamento di servizi per un importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. I contraenti sono stati individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse a presentare offerta per i servizi oggetto di gara. Successivamente é stata avviata una procedura di acquisto sul MePA mediante RdO inviata a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura. Nella documentazione di gara caricata sulla piattaforma e nei parametri di configurazione della RdO è indicata, come modalità di presentazione dell'offerta l'espressione di un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta. Nella valutazione delle offerte economiche si rilevava che uno dei concorrenti ha espresso la propria offerta come importo complessivo offerto piuttosto che in ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta. Si richiede se tale circostanza possa costituire causa di esclusione del concorrente.
Si tale circostanza costituisce causa di esclusione in quanto il modello di fac-simile di offerta economica generato dal portale MePA richiede chiaramente di indicare l’importo in euro e non la percentuale di ribasso.
A conferma di ciò vi una giurisprudenza consolidata anche recente (Sentenza Consiglio di Stato, 21/03/2022 n. 2003) dove la carenza dell’offerta economica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, così come affermato all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.
Occorre ricordare che con il nuovo codice dei contratti Dlgs 36/2023, che entra in vigore il 01.07.2023, è stato introdotto il soccorso procedimentale con lo scopo di chiedere ed ottenere dagli operatori economici chiarimenti sui contenuti essenziali dell’offerta tecnica ed economica. Rappresenta quindi una novità rispetto al passato D.lgs 36/2023, ricordando che il soccorso istruttorio ed il soccorso procedimentale risultano pertanto due procedure differenti, il primo volto a richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione amministrativa, mentre il secondo è volto ad ottenere chiarimenti in tema di offerta tecnica ed economica.
Nel caso in esame il soccorso procedimentale non può essere applicato in quanto la gara è stata bandita con il precedente codice Dlgs n.36/2023.
Dr. Pietro Salomone 04/07/2023
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 2655, sintomo n. 2726
Ministero dell’Interno – Circolare 15 maggio 2025, n. 47
Risposta dell'Avv. Simonetta Cipriani
ANAC – 8 maggio 2025 (Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025)
ANAC – 8 maggio 2025 (Delibera n. 164 del 2 aprile 2025)
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