Scorrimento di una graduatoria di mobilità volontaria
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Nuovi limiti ed effetti sulla possibilità di condivisione tra enti
Servizi Comunali Assunzione Graduatorie idoneiI nuovi meccanismi per lo scorrimento degli idonei (art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001)
Uno degli effetti più dirompenti del tetto agli idonei nei concorsi pubblici, imposto dal nuovo comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 è la limitazione della possibilità di utilizzo convenzionato tra enti delle graduatorie vigenti.
Ricordiamo il testo del nuovo comma 5-ter (così come modificato dal D.L. 44/2023, convertito in L. 74/2023): “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.
La disposizione così modificata, quindi, non prevede di limitare il numero degli idonei entro il 20% dei posti banditi (1 idoneo ogni 5 posti messi a bando), bensì di limitare lo scorrimento della graduatoria entro il 20% dei posti della graduatoria successivi a quelli banditi: in un concorso a 5 posti, se vi sono dal sesto in poi altri 100 idonei, sarà possibile chiamare dalla graduatoria solo i primi 20 di questi 100.
Il convenzionamento delle graduatorie
La norma principale posta a disciplinare le convenzioni è l'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, ai sensi della quale “ ... in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.
L’ultimo periodo dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 estende la possibilità di gestire in convenzione le graduatorie anche per la chiamata a lavori a tempo determinato su graduatorie di concorsi a tempo indeterminato: “E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.
Le assunzioni riferite al PNRR
L’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021, con specifico riferimento alle assunzioni riferite al PNRR dispone: “In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente”.
Limiti allo scorrimento e effetti sulla possibilità di condivisione
I riferimenti alla legge 350/2003 e al D.L. 146/2021 sopra richiamati possono destare l’impressione che:
Tuttavia, la corretta analisi della normativa non può che portare a conclusioni del tutto opposte.
La disciplina delle graduatorie condivise non trova nella convenzione la propria fonte esclusiva: le convenzioni o accordi tra enti debbono obbedire, ovviamente, alla legge il che porta a concludere necessariamente che le graduatorie approvate nel regime dell’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, e cioè a partire dallo scorso 21 giugno 2023 consentono di formare gli idonei veri e propri, quelli che possono aspettarsi l’eventuale scorrimento, solo nel 20% del numero dei candidati piazzati nella graduatoria successivamente al numero dei posti previsti dal bando.
Esempio: Pertanto, tornando all’esempio iniziale, se 100 sono i candidati successivi all’ultimo tra i posti banditi, solo i primi 20 tra questi 100 possono essere chiamati come idonei; conseguentemente, l’ente titolare della graduatoria può legittimamente sottoscrivere con altri enti l’accordo per l’utilizzo della graduatoria solo nel limite dei 20 veri e propri idonei.
Infatti, sebbene si approvi una graduatoria più estesa, che arrivi a 100 candidati successivi all’ultimo posto oggetto del bando, l’approvazione deve da ora in poi identificare gli idonei veri e propri, quelli che possono essere chiamati per scorrimento, dagli altri semplici piazzati in graduatoria, i quali oltre a non avere il diritto allo scorrimento, non potranno nemmeno vantare un’aspettativa legittima: la loro posizione in graduatoria non ha alcun effetto giuridico di alcun genere.
Lo stesso vale per l’art. 16, comma 3-bis, del D.L. 146/2021: il nuovo comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 non incontra, infatti, limiti alla propria applicazione ed è comunque ovvio e scontato, oltre che ininfluente sulla disciplina degli idonei, che le assunzioni possano essere effettuate nel rispetto delle facoltà assunzionali.
Dunque, le graduatorie convenzionabili risulteranno inevitabilmente più corte, con un rilevante riduzione della possibilità di materiale condivisione.
Articolo di Luigi Oliveri
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