Contratti pubblici: nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale
ANAC – Delibera n. 262 del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Francesco Disano
QuesitiNel regolamento di contabilità armonizzata che include il regolamento di economato, non é prevista la categoria contrattuale alla quale debba appartenere l'economo comunale. L'attuale Economo sarà collocato in pensione tra qualche mese. Può essere nominato come economo un dipendente di area "Operatore Esperto" (ex categoria B), munito di diploma di scuola superiore, al quale sono state attribuite in passato anche le mansioni superiori per mesi sei per svolgere il ruolo di economo comunale e che ad oggi continua a prestare servizio presso l'Ufficio economato svolgendo di fatto anche le funzioni di agente contabile?
L’articolo 153, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000 recita “Lo stesso regolamento (di contabilità) prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.”.
Generalmente il profilo professionale di “economo” è attribuibile a dipendenti della ex categoria D o a dipendenti della ex categoria C.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, comunque, di poter nominare “economo” un dipendente ex categoria “B”, fermo restando che, in via prioritaria, la scelta dovrebbe ricadere su soggetti appartenenti all’area dei Funzionari o a quella degli Istruttori.
Chiaramente qualora l’organigramma dell’ente è tale da non permettere l’attribuzione ai Funzionari o agli Istruttori, appare possibile coinvolgere il dipendente appartenente alla categoria degli Operatori esperti, munito di diploma di scuola superiore, al quale sono state attribuite in passato anche le mansioni superiori per mesi sei per svolgere il ruolo di economo comunale e che ad oggi continua a prestare servizio presso l'Ufficio economato svolgendo di fatto anche le funzioni di agente contabile.
4 luglio 2023 Francesco Disano
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