Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiNel caso di una dipendente con coniuge a carico per il quale usufruisce sia delle detrazioni che degli assegni familiare, dovendo il marito trasferirsi anagraficamente (scissione nucleo familiare) in un immobile di proprietà dello stesso comune, si chiede se l'A.N.F. e le detrazioni fiscali subiscono delle modifiche o rimangono invariate.
L’Assegno per il Nucleo Familiare e le detrazioni fiscali per familiari a carico sono legati alla nozione di nucleo familiare, che, nell’ipotesi prospettata dal quesito, non subisce modifiche; pertanto, non si prevedono variazioni né dell’ANF né delle detrazioni a carico.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM 159/2013, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
In materia di dichiarazione ISEE, infatti, la regola generale prevede che i coniugi, non legalmente separati, seppur con residenze anagrafiche distinte, facciano parte dello stesso nucleo familiare.
In deroga alla regola generale, i coniugi, che hanno diversa residenza anagrafica, costituiscono nuclei familiari distinti, nei seguenti casi:
Per quanto concerne le detrazioni, la legge considera fiscalmente a carico non solo i conviventi del contribuente, ossia coloro che condividono la stessa abitazione, ma anche il coniuge non separato legalmente se pur non convivente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, rubricato “detrazioni per carichi di famiglia”, sono a carico del contribuente i familiari che percepiscono un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro, e i figli di età inferiore a 24 anni che percepiscono un reddito pari o inferiore a 4 mila euro (a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico, dal 1° marzo 2022, restano vigenti solo le detrazioni per i figli di età uguale o superiore a 21 anni, in quanto l’assegno unico ha assorbito quasi del tutto le detrazioni per i figli a carico).
Inoltre, anche ai fini del riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF), ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 69/1988, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e non convivente, rimane compreso nel nucleo familiare.
È opportuno rammentare, infine, che in capo al lavoratore rimane l’obbligo di comunicare tutte le modifiche del nucleo familiare che possono assumere rilevanza, sotto il profilo reddituale, in relazione ai benefici concessi. Ad esempio, in materia di assegni familiari, la variazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento (art. 2 c. 7 legge 153/1988).
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6071, sintomo n. 6180
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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