Detrazioni e assegni familiari in caso di scissione del nucleo familiare

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
05 Luglio 2023

Nel caso di una dipendente con coniuge a carico per il quale usufruisce sia delle detrazioni che degli assegni familiare, dovendo il marito trasferirsi anagraficamente (scissione nucleo familiare) in un immobile di proprietà dello stesso comune, si chiede se l'A.N.F. e le detrazioni fiscali subiscono delle modifiche o rimangono invariate.

Risposta

L’Assegno per il Nucleo Familiare e le detrazioni fiscali per familiari a carico sono legati alla nozione di nucleo familiare, che, nell’ipotesi prospettata dal quesito, non subisce modifiche; pertanto, non si prevedono variazioni né dell’ANF né delle detrazioni a carico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM 159/2013, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In materia di dichiarazione ISEE, infatti, la regola generale prevede che i coniugi, non legalmente separati, seppur con residenze anagrafiche distinte, facciano parte dello stesso nucleo familiare.

In deroga alla regola generale, i coniugi, che hanno diversa residenza anagrafica, costituiscono nuclei familiari distinti, nei seguenti casi:

  1. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ovvero quando è stata ordinata la separazione in caso di nullità (art. 126 c.c.)
  2. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal giudice (art. 708 c.p.c.)
  3. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sul figlio o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  4. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 legge 898/1970 (ad esempio, condanna per omicidio volontario del figlio o coniuge, condanna all’ergastolo) o è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
  5. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Per quanto concerne le detrazioni, la legge considera fiscalmente a carico non solo i conviventi del contribuente, ossia coloro che condividono la stessa abitazione, ma anche il coniuge non separato legalmente se pur non convivente.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, rubricato “detrazioni per carichi di famiglia”, sono a carico del contribuente i familiari che percepiscono un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro, e i figli di età inferiore a 24 anni che percepiscono un reddito pari o inferiore a 4 mila euro (a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico, dal 1° marzo 2022, restano vigenti solo le detrazioni per i figli di età uguale o superiore a 21 anni, in quanto l’assegno unico ha assorbito quasi del tutto le detrazioni per i figli a carico).

Inoltre, anche ai fini del riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF), ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 69/1988, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e non convivente, rimane compreso nel nucleo familiare.

È opportuno rammentare, infine, che in capo al lavoratore rimane l’obbligo di comunicare tutte le modifiche del nucleo familiare che possono assumere rilevanza, sotto il profilo reddituale, in relazione ai benefici concessi. Ad esempio, in materia di assegni familiari, la variazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento (art. 2 c. 7 legge 153/1988).

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6071, sintomo n. 6180

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×