Cumulo delle certificazioni ai fini della riduzione della garanzia ex art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016: possibilità di ulteriori riduzioni per le PMI

Risposta del Dott. Pietro Salomone

Quesiti
di Salomone Pietro
05 Luglio 2023

Relativamente al cumulo delle certificazioni ai fini della riduzione della garanzia ex art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, si chiede se le Piccole e medie imprese, oltre alla già prevista riduzione del 50%, possano avere accesso alla riduzione del 30% prevista per chi possiede rispettivamente la registrazione al sistema comunitario Emas o del 20% per chi possiede la certificazione della serie ISO14001.

Risposta

Secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del Dlg 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Pertanto la certificazione EMAS ed UNI EN ISO 14001 non sono cumulabili ma occorre applicare la riduzione del 30% ne caso di certificazione EMAS ed invece una riduzione del 20% nel caso della certificazioni della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile per gli operatori economici in possesso di una delle seguenti certificazioni:

  • possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001;
  • certificazione social accountability 8000,
  • certificazione OHSAS 18001,
  • certificazione UNI CEI EN ISO 50001
  • Certificazione UNI CEI 11352
  • certificazione ISO 27001

Dr. Pietro Salomone      05/07/2023

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