Utilizzo delle PAD certificate per gli affidamenti sotto i 5.000 euro
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNell'anno corrente è previsto l'incasso di un canone di concessione per l'utilizzo di un immobile comunale adibito ad asilo nido, generando una maggiore entrata per l'ente: é possibile tramite variazione di bilancio, utilizzarne i proventi per finanziare in spesa un progetto di attività ricreativa extra scolastica?
Nel quesito non viene precisata la durata della concessione dell’immobile, che in quanto destinato ad un pubblico servizio (asilo nido) deve qualificarsi come bene patrimoniale indisponibile: qualora la concessione di tale immobile (o meglio, del servizio cui l’immobile stesso è adibito, da svolgersi nell’immobile in questione) abbia la semplice durata di un anno, si ritiene ammissibile una variazione di bilancio che comporti da una parte la maggiore entrata rappresentata dal canone di concessione (entrata corrente non ricorrente) e dall’altra la nuova spesa concernente la realizzazione di un progetto di attività ricreativa extra scolastica, che si configurerebbe come spesa corrente non ricorrente (nota).
Anche nel caso di concessione pluriennale non sembra applicabile il paragrafo 3.10 del principio contabile applicato n. 4/2, il quale prevede che le entrate derivanti da concessioni pluriennali sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento, ma in quanto “”... non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti ...””: in questo caso però gli introiti annuali del canone di concessione, che si presumono costanti, dovranno essere utilizzati (a meno che non vengano destinati a finanziare spese di investimento, cosa sempre possibile a prescindere dalla previsione del ricordato paragrafo 3.10) per finanziare spese correnti non ricorrenti, non aventi cioè il carattere della continuità e della ripetitività negli anni.
06 luglio 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4707, sintomo n. 4757
(nota) una variazione di tal genere non comporta però che l’entrata in questione possa considerarsi vincolata al finanziamento della spesa indicata nel quesito, in quanto con tale variazione si determina solamente un incremento del complesso delle entrate dell’ente che nel loro insieme finanziano la totalità delle spese dell’ente stesso (principio dell’unità del bilancio): per poter considerare tale entrata vincolata dovrà essere infatti seguito il procedimento contemplato dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, mediante specifica deliberazione consiliare e alle condizioni ivi previste.
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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