Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiSi vorrebbe effettuare una progressione verticale ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8 del C.C.N.L. del 16.11.2022. Per noi l'importo dello 0,55%, € 996,00, è inferiore alla spesa della progressione: differenza € 1.971,10.
Il posto da coprire con la progressione verticale si renderà vacante per mobilità; quindi il Comune ha già in carico sul bilancio la spesa totale. E non si concretizza un costo aggiuntivo. Si chiede, quindi, se sia possibile poter procedere in tale ipotesi.
Il limite dello 0,55% rappresenta un limite finanziario alle progressioni verticali “extra ordinem”. Esso è derogabile solo attingendo alle risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale). In tal caso, però, occorre garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse).
10 luglio 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 6100, sintomo n. 6208
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34203
INPS – 7 aprile 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato del 26 marzo 2025
TAR Lombardia, Brescia, Sezione I - Sentenza 18 febbraio 2025, n. 140
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