Scuola, il Dl PNRR è legge. Approvate definitivamente nuove misure per l'anno scolastico 2025/2026
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Erogazione del servizio: a favore di minori titolari della legge n. 104/92 , degli alunni della scuola dell’infanzia e in merito all'obbligatorietà di un accompagnatore per gli alunni della scuola primaria e secondaria.
Servizi Comunali Trasporto scolasticoAmmissione al trasporto gratuito per gli alunni tutelati dalla legge n. 104/92
Il Consiglio di Stato, nell’ambito del parere n. 403 del 15.03.2021, dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale, ha ricordato che:
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha specificato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico da erogare a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1 della legge n. 118/1971 e con il principio del divieto di discriminazione di cui agli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
È, pertanto, obbligatoria l’adozione delle misure di integrazione e sostegno per rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità nonché per l’acquisizione di competenze scolastiche.
Un ulteriore passaggio significativo del parere del Consiglio di Stato riguarda il vincolo di bilancio. In realtà, il servizio deve essere garantito gratuitamente sempre e comunque a ciò non ostando il vincolo della parità di bilancio: la pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 rientra “in quel <<nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati>> (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione […]” sicché “il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno” (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2320/17 ed altre cit.) (Cons. di Stato, sez. V, 809/2018).
Infine, il Consiglio di Stato chiarisce che anche semmai fosse esistito un obbligo di compartecipazione, mai l’amministrazione avrebbe potuto procedere all'interruzione del servizio.
Estensione del trasporto gratuito alla scuola della infanzia
Sulla scia alla consolidata giurisprudenza relativa al servizio di trasporto scolastico ed al servizio di mensa scolastica i Magistrati contabili della Corte dei Conti Veneto confermano, con la delibera n. 34 del 24 marzo 2020 e nell’ambito di un parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che anche per il trasporto per gli asili nido e scuole dell’infanzia: “… nel rispetto delle suesposte condizioni e ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'Ente, la necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l’utenza del servizio di trasporto verso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.”
Il principio secondo cui “gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza” stabilito dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 25/2019/QMIG è replicato per il caso posto del trasporto asili nido e scuole dell’infanzia.
Viene, al riguardo, citato il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito nella legge 20 dicembre 2019. n. 159, con il quale (art. 3, comma 2) è stata introdotta la seguente disposizione: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
I Magistrati interpellati assimilano gli asili nido e la scuola dell’infanzia ad istituzioni scolastiche con finalità di formazione e socializzazione e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002 che afferma "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino".
Obbligo di accompagnatore a bordo dello scuolabus
Le attuali leggi in vigore non prevedono l'obbligo della presenza di un accompagnatore sugli scuolabus dei bambini delle scuole primarie/elementari. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione civile (cfr. sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010), anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l’ente è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei trasportati. I comuni, in sostanza, devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”.
Pertanto, l’ente, valutata prudentemente la situazione e compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, al fine di prevenire ogni possibile responsabilità e contenzioso potrebbe regolare il servizio prevedendo forme di accompagnamento per i bambini/ragazzi interessati, anche ricorrendo all’apporto di associazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili e nell’ambito della disciplina prevista in specifiche convenzioni.
Articolo di Elena Conte
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
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