Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 4 luglio 2023
Servizi Comunali Assunzione Segreteria comunaleAlbo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
Circolare articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e relativo DPCM attuativo 1° maggio 2023
4 Luglio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 136 - del 13 giugno scorso è pubblicato il dpcm del 1° maggio 2023 con il quale, fra l’altro, nell’ambito degli stanziamenti del Fondo di cui all’articolo 31-bis, co. 5, del decreto-legge n.152/2021, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR, sono stati rideterminati gli oneri di cui al dpcm 30 dicembre 2022 relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato, in possesso di specifiche professionalità, con qualifica non dirigenziale, ed è stato determinato il Fondo da destinare all’attività di supporto tecnico per ciascuno degli anni 2023/2026. Le risorse finanziarie di tale Fondo, come individuate dall’articolo 3 del dpcm 1°maggio 2023, sono attribuite ad iniziative di assistenza tecnica a favore dei predetti comuni svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con l’ANCI.
Sul punto, si ricorda che qualora le risorse destinate a tale utilizzo non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, il riparto delle stesse sarà effettuato riducendo proporzionalmente il contributo assegnato a ciascun ente fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Inoltre, tenuto conto della centralità della figura del segretario comunale nell’ambito dell’organizzazione amministrativa degli enti locali, particolarmente impegnati in questa fase nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati fissati, con lo stesso provvedimento, i criteri di riparto delle risorse dirette a sostenere la spesa del relativo trattamento stipendiale.
Al riguardo, le amministrazioni interessate potranno presentare apposita richiesta, con modalità digitali, sul portale “Lavoro Pubblico” (lavoropubblico.gov.it), attivo dal 16 giugno al 31 luglio, accessibile anche attraverso il sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove sono disponibili le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione, utilizzando l’applicativo "Contributo per i segretari comunali.”
Al fine di agevolare l’accesso alle diverse misure previste dal richiamato dpcm del 1° maggio scorso, si forniscono di seguito indicazioni operative per le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle complessive risorse attribuite al citato Fondo. a) Assunzione di personale a tempo determinato. Istruzioni operative per la rendicontazione delle somme attribuite con DPCM 30.12.2022 Con il dpcm del 30 dicembre 2022 si è data attuazione all’ articolo 31-bis, co. 5, D.L. 152/2021, in cui è stata prevista l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per contribuire alla copertura dell’onere delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Con il citato provvedimento sono state ripartite le risorse del fondo in relazione alle richieste degli enti, specificando nell’apposita tabella allegata, oltre all’ammontare del finanziamento corrisposto per ciascuna annualità fino all’anno 2026, nonché le specifiche professionalità suddivise per categoria di inquadramento e correlate ai progetti indicati dai medesimi enti. Sono pervenute al Dipartimento della Funzione Pubblica istanze da parte degli enti e degli assegnatari del contributo di modifica del profilo e della categoria professionale indicata. Alcuni enti, in particolare, hanno prospettato la possibilità di modificare il profilo professionale da assumere, nell’ambito della medesima categoria professionale ovvero l’Area di Inquadramento indicate precedentemente nell’istanza, mantenendo invariata la spesa da imputare al fondo di cui all’art. 31-bis, comma 5, del D.L. 152/2021.
In relazione a tali esigenze, gli enti che avranno la necessità di rimodulare le figure professionali precedentemente indicate nell’ambito del progetto, potranno presentare al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, per quanto attiene ai profili di rendicontazione, una richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, del personale da assumere, motivando le mutate e sopravvenute esigenze assunzionali, nei limiti dell’entità del contribuito attribuito ed individuato sulla base della tabella 1 del citato DPCM, per ogni singolo ente e per singola annualità.
In ogni caso, non sarà possibile utilizzare il finanziamento ottenuto per l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto differente rispetto a quello autorizzato, in quanto l’assegnazione dei contributi ai Comuni beneficiari è avvenuta con riferimento ai soli progetti dei quali gli enti hanno dichiarato di essere soggetti attuatori. La predetta richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, dovrà essere presentata con le modalità digitali che saranno comunicate dal Dipartimento della funzione pubblica con successivo avviso da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale.
Resta, inoltre, fermo che le modifiche richieste non devono incidere sull’ammontare del contributo previsto per ogni singola annualità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 44/2023 per cui “Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023 …”.
Non sarà inoltre possibile utilizzare le risorse del fondo per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché di procedere con nuove assunzioni. La norma, infatti, persegue l’obiettivo di reclutare nuovo personale. L’articolo 31-bis, co. 1, del decreto legge n. 152/2021 specifica, infine, che le risorse del fondo possono essere utilizzate per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”. b) Contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali ex art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Indicazioni operative. Come anticipato, con DPCM 1° maggio 2023 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche i criteri di riparto del contributo destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti, per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti al segretario comunale, figura indefettibile e vieppiù preziosa nella delicata fase di attuazione degli obiettivi connessi al PNNR.
Il contributo, pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026, sarà erogato - sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalità digitale, mediante l’apposita piattaforma sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – secondo l’ordine di graduatoria predisposta avendo riguardo alle priorità individuate all’art. 4 dello stesso decreto e nei limiti delle risorse disponibili. Attesa la peculiarità della figura del segretario comunale e delle dinamiche che ne connotano il rapporto di servizio con l’ente locale, particolare attenzione deve essere posta alle conseguenze che derivino da variazioni di tale rapporto di servizio nel periodo oggetto di contribuzione. Nell’evidenziare come il diritto all’erogazione del contributo sia in ogni caso condizionato, nell’ipotesi in cui la sede risulti vacante, alla nomina del segretario entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, l’art. 5 del decreto in parola prevede altresì l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. L’art. 5 del decreto in parola prevede, inoltre, l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa. In riferimento a ciascuna annualità di riferimento sarà, pertanto, oggetto di restituzione: 1.
La quota di contributo proporzionale ai periodi di vacanza della sede di segreteria, da calcolare secondo la seguente formula: QUOTA DA RESTITUIRE = 40.000,00/360*Nr. giorni in cui la sede, nell’anno preso a riferimento, non sia risultata coperta da un segretario titolare; 2. Il differenziale, qualora positivo, tra la quota di contributo ricevuta dal Comune (al netto della eventuale restituzione di cui al precedente punto n. 1) e la spesa effettivamente sostenuta dallo stesso. Con riferimento al punto n. 2), deve essere evidenziato come, al fine di quantificare la spesa effettivamente sostenuta, dovrà essere preso in considerazione l’ammontare degli emolumenti corrisposti al segretario, in conformità al quadro normativo vigente, nell’anno di riferimento, al netto di eventuali voci che, seppur anticipate dall’ente locale, siano oggetto di successivo rimborso in favore del comune. A titolo meramente esemplificativo, per determinare la spesa effettivamente sostenuta dal Comune dovranno essere sottratte, da quanto complessivamente erogato nell’anno solare di riferimento, le quote del trattamento economico del segretario che, seppur anticipate dall’ente locale, risultano a carico del Ministero dell’Interno ex art. 43, comma 2, del CCNL di categoria del 16/5/2001, ovvero ex art. 8 del D.P.R. 465/1997. L’art. 5 prevede inoltre che: “I comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso”. Tale disposizione, volta a favorire il mantenimento del sostegno a fronte delle possibili vicende estintive ovvero modificative dell’istituto delle Convenzioni di segretaria, risulta anch’essa soggetta al menzionato principio enunciato nell’articolo 5.
Per l’effetto, anche in tali casi si rinviene l’obbligo di restituzione della quota individuale del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa (laddove, a titolo meramente esemplificativo, il comune beneficiario dovesse recedere da una convenzione per aderire ad altra, che importa un onere economico inferiore rispetto all’importo attribuito). In ogni ipotesi di variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario il comune beneficiario del contributo dovrà procedere alla relativa comunicazione, in modalità digitale mediante l’utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5, comma 1. c) Modalità di rendicontazione delle risorse I Comuni beneficiari delle risorse di cui alle precedenti lettere a) e b), sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione di rendicontazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l'importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato. Soltanto per le annualità 2022 e 2023 è prevista un’unica certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2024. La presentazione del rendiconto è un obbligo espressamente previsto dall’art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).
Per facilitare gli enti nella trasmissione del rendiconto sarà realizzato un modello informatizzato di certificato che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, a decorrere dal 15 febbraio e fino alle ore 23:59 del 31 marzo di ogni anno. Nella predetta "AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati", all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, possono essere consultate le F.A.Q. e trovare i contatti relativi al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l’apposito manuale. La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il ripetuto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è l’unica consentita e, pertanto, certificazioni trasmesse con modalità difformi dalla stessa (a mezzo PEC, per posta ordinaria, etc.) non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione.
Si sottolinea che la mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158. Entro il 10 febbraio di ogni anno, con comunicato da pubblicarsi sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nel segnalare l’imminente apertura della procedura informatica su TBEL, saranno fornite indicazioni circa i criteri da seguire per il corretto invio del certificato telematico di rendiconto. Tenuto conto della rilevanza delle misure previste dalle disposizioni richiamate, si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente circolare ai comuni di rispettiva competenza.
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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