Posticipo fruizione congedo matrimoniale al 2026 per motivi familiari e valutazioni dirigente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente nel corso del 2022 ha usufruito del congedo parentale dal 10/04 al 02/10, visto che il d.lgs. 105/2022 prevede che per questo tipo di congedo non si devono più ridurre le ferie, come le devo considerare, rilevato che la dipendente in questione ha usufruito del congedo in parte prima del d.lgs. 105/2022 ed in parte dopo?
A partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle modifiche normative del D. Lgs. n. 105/2022, il nuovo art. 34 del D. Lgs. 151/2001, al comma 5, dispone che i periodi di congedo parentale “sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Come noto, nel nostro ordinamento, la legge dispone (salvo espressa previsione) solo per il futuro, a partire dalla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, non essendo stata emanata alcuna disposizione transitoria, la norma va interpretata e applicata distinguendo il periodo di fruizione del congedo parentale.
Ciò premesso, per il congedo parentale usufruito nel periodo che va dal 10.04.2022 al 12.08.2022 sono esclusi gli effetti relativi alle ferie (secondo la disciplina previgente, art. 34 comma 5, D.Lgs. 151/2001 ante modifiche); diversamente, per il periodo di congedo che va dal 13.08.2022 al 2.10.2022, non comportando la riduzione di ferie, maturano i ratei di ferie.
10 luglio 2023 Angelo M. Savazzi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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