Trattamento economico dipendente utilizzato ex art. 1, c. 557 L. n. 311/2004

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
14 Luglio 2023

L'ente in base alla nuova formulazione dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 “I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”, intende avvalersi di tale istituto per la figura di comandante polizia locale, con ufficiale di altro ente per n. 8 ore settimanali. Considerato che tale figura verrà incaricata anche di P.O., si chiede per le ore prestate presso l'ente gli verrà riconosciuto l'emolumento orario in base al profilo di inquadramento dell'ente di provenienza ma, per la posizione organizzativa l'ente ha la discrezionalità di riconoscere la PO mensile intera o ridotta al 50% che percepiva il precedente comandante a tempo pieno cessato per mobilità presso altro ente (definita in base al regolamento e nucleo per tale settore) oppure anche la PO deve essere proporzionata alle ore prestate.

Risposta

Il valore della retribuzione di posizione deve esser determinato sulla base di apposita graduazione che deve essere effettuata sulla base della metodologia adottata dall’amministrazione.

L’art. 62, comma 10, del CCNL 16.11.2022, con norma analoga all’art. 53 del precedente CCNL 21.5.2018, prevede, in linea generale, il principio secondo il quale “Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale”.

Pertanto, l’ente deve procedere al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all’incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale, così come deve essere qualificato l’incarico ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004. Diversamente ritenendo (prescindendo quindi dal riproporzionamento) si determinerebbe il paradosso di un incarico di posizione organizzativa retribuito allo stesso modo, sia se svolto a tempo pieno sia se svolto a tempo parziale (in questo senso anche l’orientamento applicativo ARAN RAL1928).

Quanto sopra è confermato dall’art. 53, comma 3, CCNL 21.5.2018, tutt’ore vigente in base al quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.

10 luglio 2023               Angelo M. Savazzi  

 

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