Codifica da attribuire a versamenti per addizionale Irpef
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCon riferimento all'art. 86 D.lgs. n. 267/2000 c. 2 si chiede se un comune inferiore a 1.000 ab. è obbligato al pagamento di una cifra forfettaria annuale da conferire alla forma pensionistica alla quale il soggetto è iscritto. Si precisa che il Sindaco dell'Ente è amministratore di propria società. Il vice e il presidente sono lavoratori dipendenti e l'assessore è lavoratore autonomo. In caso di risposta affermativa si chiedono gli estremi del D.M.I. citato nel D.lgs. 267/2000.
L’art. 86, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000 dispone:
“2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.”
Il D.M. 25 maggio 2001 recante: “Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali” (G.U. Serie Generale n. 136 del 14-06-2001) dispone all’art. 1, c. 1, l’obbligo di versamento:
“1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (…)”.
Ne segue che, per un comune con meno di 1.000 abitanti, l’obbligo citato riguarda esclusivamente il Sindaco.
In un parere del 19 marzo 2014, il Ministero dell’Interno ha specificato quanto segue:
“(…) il versamento di dette quote da parte dell'ente, deve avvenire solamente al verificarsi di due fattispecie:
a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica;
b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica.
Conseguentemente l'amministrazione comunale interessata deve disporre il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da conferire alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori - lavoratori autonomi erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato, per l'importo forfettario annuale, determinato sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 maggio 2001.
Le contribuzioni e gli oneri assistenziali devono essere versati dal momento di assunzione dalla carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, essendo il versamento contributivo strettamente legato alla durata del mandato elettivo.”
Ora, nel quesito si dice che il Sindaco è amministratore di società.
L’art. 2, D.M. 25 maggio 2001 elenca per ogni categoria le modalità di calcolo della quota forfettaria:
“a) per gli artigiani, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
b) per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
c) per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale e' determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
e) per i biologi, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
f) per i consulenti del lavoro, la quota forfetaria annuale e’ determinata in base alla contribuzione soggettiva obbligatoria stabilita in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
g) per i geometri, la quota forfetaria annuale e' determinata in base all'importo minimo di contribuzione fissata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
h) per i farmacisti, la quota forfetaria annuale e’ determinata in base agli importi stabiliti in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
i) per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfetaria annuale e' determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
j) per i giornalisti, la quota forfetaria annuale e’ determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
k) per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la quota forfetaria annuale e' determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
l) per i notai, la quota forfetaria annuale e’ determinata valutando il reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell'anno precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte degli enti locali e considerando l’aliquota contributiva applicata dalla Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
m) per i periti industriali, la quota forfetaria annuale e’ determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
n) per gli psicologi, la quota forfetaria annuale e’ determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale e' determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
p) per i veterinari, la quota forfetaria annuale e’ determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
q) per i medici ed odontoiatri, la quota forfetaria annuale e’ determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri ai fini dei versamenti al "fondo di previdenza generale";
r) per i commercialisti, la quota forfetaria annuale e’ determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
s) per i periti agrari e gli agrotecnici, la quota forfetaria annuale e' determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
t) per gli iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, la quota forfetaria annuale e' determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dal predetto Ente ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
u) per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfetaria annuale e' determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari, ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
v) per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfetaria annuale e' determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attivita’ commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.”
L’ente verificherà dunque a quale di queste fattispecie corrisponde quella attinente all’attività del Sindaco e procederà al versamento di conseguenza.
10 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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