Indennità di posizione organizzativa

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Luglio 2023

A partire dal 01.07.2023 è stato conferito incarico P.O. a dipendente cat. C1, per il settore finanziario. Si chiede come cambia, rispetto al precedente CCNL, la corresponsione dell’indennità di posizione.

Nello specifico: l’ente riferisce che anche con il nuovo CCNL 2022, le altre due dipendenti che hanno la Posizione Organizzativa mantengono fino allo scadere del decreto di nomina la PO originale, compreso il compenso previsto, ma per quelli nuovi cosa cambia?

Risposta

Si deve premettere che dal 1° aprile 2023, ai sensi dell’art. 13, c. 1, CCNL 16 novembre 2022, non è più consentito attribuire incarichi di posizione organizzativa.

Per effetto dell’art. 16, CCNL 16 novembre 2022, infatti, gli enti locali “istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL”.

Ora, se nell’ente non si è ancora provveduto a effettuare la pesatura degli incarichi di EQ, come prescritto dal citato articolo 16, ogni incarico assegnato a tale titolo non ha valore giuridico.

Inoltre, è necessario precisare che un incarico di EQ a soggetto appartenente all’Area degli istruttori (la vecchia cat. C) è legittimo solo se “gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, come indicato dall’art. 16, c. 4, CCNL 16 novembre 2022.

Detto ciò, e dunque presupponendo che:

a) l’ente abbia effettuato la pesatura per gli incarichi di EQ;

b) l’ente non disponga di figure appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’EQ, si chiarisce quanto segue:

1) le precedenti posizioni organizzative rimangono in vigore fino a naturale scadenza;

2) gli importi della retribuzione di posizione non possono essere modificati (i.e. aumentati);

3) la vigenza del limite di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 restringe la discrezionalità degli enti nell’attribuzione di ulteriori incarichi di EQ rispetto a quelli pre-esistenti.

Pertanto, 

4a) se l’ente, nell’assetto attuale, ha già raggiunto il limite del fondo 2016 (eventualmente aggiornato per eventuali incrementi di personale dal 2018, ai sensi dell’art. 33, D.L. n. 34/2019), può percorrere solo una delle seguenti due strade:

- redistribuire il budget delle PO esistenti su tre posizioni anziché due (due PO e una EQ);

- ridurre, a beneficio del budget delle PO e delle EQ, il fondo risorse decentrate destinato agli altri dipendenti, obbligatoriamente a seguito di contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 7, c. 4, lett. u), CCNL 16 novembre 2022;

4b) se, invece, l’ente non ha ancora raggiunto il limite del fondo 2016 e pertanto ha ancora risorse da assegnare al budget delle EQ (ed entro il limite di queste), può attribuire alla nuova EQ una retribuzione di posizione stabilita nell’intervallo da € 3.000 a € 9.500, come stabilito dall’art.  17, c. 3, CCNL 16 novembre 2022 e individuata sulla base della pesatura approvata con l’atto di giunta sopra richiamato.

10 luglio 2023               Massimo Monteverdi   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6107 sintomo n. 6215

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×