Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiAi sensi dell'art. 3 legge 1423/1956, finora abbiamo sempre richiesto alla Questura la certificazione per tutti i casi di iscrizione nelle liste elettorali, ad eccezione delle pratiche di immigrazione.
Ultimamente però la locale Questura, probabilmente a causa di carenza di personale e delle numerose richieste giacenti, ha delle tempistiche di risposta molto ampie.
Dovendo procedere all'iscrizione in sede di revisione dinamica ordinaria (o straordinaria, i cui tempi di iscrizione sono ancora più ridotti), si chiede se sia possibile procedere all’iscrizione anche senza certificazione della Questura.
Correttamente per i movimenti di iscrizione non si richiede la certificazione che dimostri l’assenza di cause ostative in quanto, per tali soggetti, basta la certificazione contenuta nel 3d xml.
Negli altri casi è possibile iscrivere i soggetti senza certificazione della Questura, in considerazione dell’obbligo in capo a tale autorità di comunicare i nominativi dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione.
Infatti, ai sensi dell’art. 32, n. 3) D.P.R. 223/1967 , relativamente alla perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, bisogna tenere presente che “…il Questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato”.
È comunque opportuno continuare a fare tempestivamente le richieste, anche se rimangono inevase o se la risposta da parte dell’autorità competente è tardiva.
Ciò vale, in particolare, per i soggetti “ricomparsi da irreperibilità” per i quali sono più difficili le comunicazioni tra istituzioni.
11 Luglio 2023 Elena Turci Elena
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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