Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiLa Forestale ha trovato n. 15 cuccioli in una Strada Statale che si trova fuori dal centro abitato del Comune ma che attraversa il territorio comunale. Si precisa che il Comune non ha la gestione della manutenzione né ordinaria né straordinaria della suddetta strada. Il Corpo Forestale ha consegnato i cuccioli al canile che attualmente ha in gestione il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi per conto del Comune. Si chiede se sia il Comune a dover sostenere le spese o l'ANAS quale proprietaria della strada.
La competenza comunale in tema di tutela e benessere degli animali d’affezione deriva dalla Legge n. 281 del 1991, definita anche “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, con cui viene definita la rete di competenze, specifiche, spettanti allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni.
Questa competenza è stata riconfermata anche dall’Accordo tra Stato e Regioni autonome Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 24 gennaio 2013 e dal Tar Piemonte, secondo cui «dall’attribuzione al Comune delle funzioni di vigilanza in materia di protezione degli animali – un tempo riservate all’ENPA – consegue la potestà regolamentare di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000» (TAR Piemonte, Torino, sez. II, 7 maggio 2013, n. 548).
Dunque, in virtù di quanto appena citato, il Comune, rappresentato dal Sindaco, è competente e responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio, secondo quanto previsto dall’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL).
In relazione alla Legge quadro, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di prevenire il randagismo, con misure preventive ed identificabili, e di vigilanza. Quest’ultimo obbligo spetta, in particolare, al Corpo di Polizia Locale, quale autorità di P.S., che, all’occorrenza collaborando con le Forze dell’Ordine, attua interventi di controllo e repressione di tutte quelle condotte, che possono rivelarsi illecite.
Ulteriore conferma e chiarimento dei poteri e, soprattutto, della responsabilità del Sindaco in materia degli animali, oggetto di confisca, è dato dalla Cassazione IV penale con la sentenza n. 148 del 2017: la Corte Suprema sostiene che «il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca».
12 luglio 2023 Marco Massavelli
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2673, sintomo n. 2744
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Sintesi dell'intervento del Dott. Ennio Braccioni
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – 5 maggio 2025 (Decreto20 marzo 2025)
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