Esenzione dal pagamento IMU per gli appartenenti alle forze dell'ordine

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
14 Luglio 2023

Un nuovo contribuente lavora presso le forze dell'ordine e chiede l'esenzione dal pagamento IMU pur essendo ancora residente a Solbiate con Cagno in un'abitazione in affitto. Fino ad oggi ho sempre pensato che l'esenzione era per il personale impossibilitato al trasferimento della residenza dalla caserma all'abitazione di proprietà. Chiedo come devo procedere.

Risposta

L’art. 2, c. 5, D.L. n. 102/2013 dispone:

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.”

Pertanto, per applicare l’esenzione di cui si tratta è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni oggettive:

- l’immobile posseduto deve essere censito in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;

- deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal contribuente;

- non deve essere concesso in locazione.

Quanto al requisito soggettivo, dal quesito emerge che il richiedente l’esenzione appartiene al personale delle forze dell’ordine.

La norma attribuisce il diritto all’agevolazione al personale appartenente a:

• Polizia di Stato;

• Arma dei Carabinieri;

• Marina Militare;

• Guardia di finanza;

• Vigili del fuoco;

• Aeronautica Militare;

• Esercito Italiano.

Se il richiedente rientra in una delle categorie sopra elencate, il requisito soggettivo è rispettato.

Ne segue che, nel caso in esame, e verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra precisati, non essendo necessarie né la dimora abituale, né la residenza anagrafica del contribuente nell’immobile oggetto di esenzione, l’agevolazione è dovuta.

Infine, si ritiene utile citare la recente sent. C.T.R. Lazio, Sez. 9, 6 settembre 2022, n. 3722 che ha precisato:

"Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art. 2 del d.l. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenti, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis: nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali."

13 luglio 2023               Massimo Monteverdi

 

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