Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Mauro Tenca
QuesitiUn utente è stato cancellato anni fa per irreperibilità dal suo Comune di residenza e successivamente è stato iscritto nel nostro Comune per ricomparsa da irreperibilità in seguito all’avvenuta carcerazione.
Ora la struttura carceraria ci ha informato che il cittadino è stato rilasciato, non risulta più residente in carcere e pertanto richiedono la cancellazione dalla convivenza.
Si chiede se, non sapendo dove sia il cittadino, sia possibile avviare un procedimento per irreperibilità, se si possa cancellare direttamente il cittadino e, in generale, come gestire tale situazione.
Preliminarmente bisognerebbe verificare se questa persona ha stabilito una dimora abituale da qualche parte. Come Ufficiale d’Anagrafe bisognerebbe cercare di reperire informazioni utili dai servizi sociali, laddove stiano seguendo il caso, o dai parenti di questa persona, se noti.
Ancor prima sarebbe meglio chiedere notizie all’Istituto Penitenziario se risulti a conoscenza di dove questa persona abbia potuto recarsi o almeno se sia in possesso di un recapito telefonico. Non ravvedo preclusioni alla richiesta e al rilascio di tali informazioni. Tale facoltà è infatti riconosciuta in capo all’Ufficiale d’Anagrafe ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge 1228/1954. L’ufficiale d’Anagrafe può chiedere all’Amministrazione carceraria (ente pubblico) tutte le informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro anagrafico (esercizio di un pubblico potere). Tali dati infatti possono essere trasmessi da un’Amministrazione Pubblica ad un’altra affinché possa trattarli in quanto necessari per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri (articolo 2 ter D.lgs. 196/2003).
Se dai documenti reperiti o dai recapiti acquisiti si riuscisse a rintracciare la persona, questa va invitata a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Se la persona invece risultasse risiedere in altro comune, allora occorre dare comunicazione a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento anagrafico.
Se, invece, non dovesse essere possibile scoprire il luogo di effettiva dimora o se non si riuscisse a rintracciare la stessa, è possibile attivare la procedura prevista per l’irreperibilità.
14 Luglio 2023 Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2835, sintomo n. 2866
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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