Pubblicità su veicolo

Quesiti
di Cucumile Pietro
05 Febbraio 2018

La ditta X, intestataria del veicolo, ha apposto sullo stesso degli adesivi con la denominazione della ditta Y, società alla quale è stata ceduta in affitto l'attività' produttiva. sono ora quindi tenuti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per il veicolo essendo ora la ditta proprietaria diversa da quella pubblicizzata sul mezzo?

Risposta

La risposta, pur nell’articolazione dubbiosa del quesito, non appare di difficile soluzione in quanto è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che disponga, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

 

Molto più complicato è, invece, l’aspetto solidaristico della sanzione. Di primo acchito, infatti, si è portati ad affermare che sia solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produca o venda la merce o fornisca i servizi oggetto della pubblicità.

 

Si è portati a pensare, quindi, che la l’impresa proprietaria del veicolo è da qualificare come trasgressore; rimarrebbe da comprendere se chi proponga la pubblicità sia inseribile come obbligato in solido o come concorrente nella condotta.

 

C’è chi ha affermato, comunque, che obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria sia esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.

 

Con ciò il legislatore ha voluto, pertanto, escludere le altre ipotesi e segnatamente quella della locazione pura e semplice, meglio definita noleggio. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Ad esempio, nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate (cfr. Cass. civ, sez. VI-2, 24/09/2015, n. 18988).

 

Il parere MIT del 10 settembre 2012 ha chiarito che l’art. 57 del regolamento di esecuzione ed attuazione del “Nuovo Codice della Strada” stabilisce il divieto di effettuare la pubblicità dei veicoli a titolo oneroso per conto terzi e che il secondo comma del medesimo articolo contiene una deroga specifica (che non riguarda, però, il caso di specie). Inoltre, secondo l’avviso ministeriale l’utilizzo dei veicoli in comodato d’uso equivale all’effettuazione, di fatto, di un trasporto in conto proprio.

 

In conclusione, nel caso di specie, da quanto risulta riportato nel quesito, l’impresa X ha ancora la disponibilità giuridica del bene per cui, in tale eventualità, è sanzionabile; qualora, invece, il bene veicolo fosse giuridicamente stato messo a disposizione dell’impresa Y si avrebbe di fatto un trasporto in conto proprio, con eventuali responsabilità in capo al solo utilizzatore.

 

Dott. Pietro CUCUMILE 31/01/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×