Copertura assicurativa di ex dipendenti incaricati a titolo gratuito

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
15 Luglio 2023

Per i dipendenti cessati che continuano a svolgere attività di volontariato nel comune, come vigili o impiegati d'ufficio, occorre copertura assicurativa?

Risposta

Si presume, innanzitutto, che gli ex dipendenti in oggetto svolgano gratuitamente l’attività indicata sulla base di un regolare incarico gratuito ai sensi dell’art. 5, c. 9, D.L. n. 95/2012.

Questa è infatti l’unica forma giuridica legittima per consentire che dipendenti in pensione possano ancora svolgere attività lavorativa nell’ente.

Una volta che ciò sia appurato, si deve fare riferimento a quanto indicato dall’INAIL nella circolare prot. n. 60010 in data 8 marzo 2017 (ad oggetto: “Incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza. Art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135. Obbligo assicurativo Inail”).

La circolare INAIL richiama innanzitutto un parere del Dipartimento della Funzione pubblica (in data 9 dicembre 2016) nel quale si precisa:

La disciplina limitativa posta dall’art. 5, comma 9, del decreto legge 95 del 2012 e successive modificazioni, non introduce nuove tipologie di incarico ma spiega la sua efficacia rispetto a quelle già previste nell’ordinamento e utilizzate dalle amministrazioni essenzialmente riconducibili a rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato secondo le previsioni proprie del diritto comune.

Conseguentemente, ai fini della corresponsione dell’obbligo assicurativo, come osservato anche nella richiesta di parere, non è rilevante la gratuità dell’incarico conferito, quanto piuttosto la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’atto di conferimento o nel contratto.

La disciplina recata dalla disposizione in esame, non avendo carattere innovativo rispetto alla natura giuridica degli incarichi ivi contemplati e alle modalità di conferimento degli stessi, di natura amministrativa o contrattuale, non comporta, pertanto, novità rispetto all’assolvimento degli obblighi assicurativi connessi allo svolgimento degli incarichi ivi contemplati che potranno continuare ad essere assolti secondo le modalità già praticate antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, in ragione della natura giuridica della qualificazione attribuita dalla stessa Amministrazione in sede di attribuzione dell’incarico.”

Detto ciò, l’INAIL, in linea con la Funzione pubblica, chiarisce che le modalità di copertura assicurativa dipendono dalla natura del rapporto instaurato con l’ex dipendente:

- se si tratta di un rapporto di collaborazione, “scatterà l’obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l’esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni”;

- se si tratta di un rapporto di lavoro autonomo, “in assenza dei requisiti del coordinamento con l’attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l’obbligo assicurativo Inail, in assenza di un’apposita norma di riferimento”.

14 luglio 2023               Massimo Monteverdi  

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6121, sintomo n. 6228

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