Installazione impianto fotovoltaico a terra, in zona classificata agricola da PRG alla luce decreto Agricoltura (DL 63/2024)
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
1) Un comune ha rilasciato n. 3 autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio autovettura con conducente.
2 ) il Comune tramite il Corpo di Polizia Locale ha la necessità di installare una telecamera mobile ( da posizionare in modo non visibile dall'esterno, e precisamente all'interno di un segnale stradale scatolato ) al fine di verificare il rispetto dell'art. 1 commi 6 e 7 del regolamento comunale per il noleggio di autovettura con conducente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2015.
L'art. 1 ai commi 6 e 7 citato testualmente recita quanto di seguito.
comma 6: lo stazionamento dei mezzi deve avvenire esclusivamente all'interno della rimessa o delle eventuali aree pubbliche specificamente e appositamente individuate.
comma 7: l'inizio ed il termine di ogni servizio di noleggio deve avvenire all'interno della rimessa.
3) L'eventuale accertamento della violazione di cui all'art. 1 commi 6 e 7 del regolamento comunale per il noleggio di autovettura con conducente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2015 comporta l'applicazione della sanzione (non pecuniaria ) prevista dall'art. 10 comma 1 del sopra citato regolamento NCC.
Tale articolo recita: l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. ( Umbria ) 17/94 è sospesa per un periodo non superiore a un mese qualora il titolare:
- contravvenga agli obblighi ed ai divieti stabiliti dalla legge, dal regolamento e dal provvedimento di autorizzazione;
- omissis ......
4) La norma del regolamento di cui al precedente punto 2) trova fonte normativa nella legge 15/01/1992, n. 21 ( trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ) la quale prevede quanto segue:
-art. 3 comma 2: lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
-art. 11 comma 4: le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
art. 11-bis ( sanzioni ): fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 86 del codice stradale e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli art. 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 alla prima osservanza.
b) omissis.
c) omissis.
d) omissis.
5) le sanzioni del regolamento comunale per il noleggio di autovettura con conducente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2015 per gli accertamenti che si intendono effettuare concorrono con quelle previste dalla legge 15/01/1992, n. 21.
6) l’art. 13 della L. 24/11/1981, n. 689 (modifiche al sistema penale ) dispone quanto di seguito:
gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. omissis....
QUESITO
E’ legittimo procedere da parte del corpo di polizia locale all'installazione di una telecamera per eseguire i controlli di cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3 - 4, fermo restando che però, per l'applicazione dell'art. 13 della L. 689/1981 non sussiste per il caso di specie alcuna sanzione pecuniaria?
Procedendo con l’installazione della Telecamera (che prevede scatti in sequenza di foto al solo passaggio di persone/cose), l'Ente e la polizia locale incorrono in violazione della legge sulla Privacy o in abuso d'ufficio o altra violazione?
Oppure:
L'Ente può esercitare tali controlli essendo attività propedeutica e fondamentale per il controllo della violazione suddetta prevista in atto regolamentare?
Esiste giurisprudenza sul punto?
Oppure (se necessario):
Integrando l'art. 10 comma 1 del sopra citato regolamento NCC, con una sanzione amministrativa pecuniaria, sarebbe legittimo conseguentemente procedere all'installazione della telecamera mobile come sopra indicato in applicazione dell'art. 13 della L. 689/1981?
Si fa presente che sul punto è stato interpellato il garante della Privacy, ma per il rilascio del parere l’Ente deve eseguire un versamento di oltre 1000 euro, troppo oneroso per la nostra entità.
Il quesito stimola una tematica che è stata ampiamente affrontata da chi scrive e su cui si potrebbero aprire vasti approfondimenti.
Il ricorso ai sistemi di video controllo del territorio da parte degli enti locali, per rispondere alla domanda di sicurezza urbana dei cittadini, è un fenomeno che, in Italia, ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. L’uso massiccio dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni è comunque, senza dubbio, strettamente connesso all’innovazione normativa degli ultimi tempi che ha attribuito ai sindaci specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Proprio perché investiti di questi nuovi poteri e competenze, l’art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, ha previsto che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, oltre che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. Non da ultimo è intervenuto sul tema anche il c.d. “Decreto Minniti” di cui alla legge n° 48/2017. Il Garante per la privacy, nel provvedimento generale del 2010, al punto 5.2., si è occupato, ad esempio, dell’uso dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e ha stabilito che: “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”.
In considerazione di quanto riportato nel richiamato Provvedimento, prima dell’utilizzo dei sistemi di videocontrollo, i comuni devono dimostrare di aver attivato le ordinarie misure di controllo del territorio senza ottenere positivi risultati.
E’, comunque, imprescindibile, che il regolamento comunale sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza riporti, tra le finalità dichiarate, quella della verifica del rispetto dei regolamenti comunali.
Inoltre, l’attivazione di qualsiasi sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio, comporta l’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo n° 196/2003, mediante l’apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, preferibilmente anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.
Solo nel caso in cui le riprese filmate avvengano nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, gli obblighi d’informativa potrebbero essere omessi in base alla deroga prevista al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante.
Inoltre, si ritiene opportuno, qualora i sistemi di video sorveglianza vengano usati per la contestazione degli illeciti amministrativi, che il Comune regolamenti dettagliatamente anche l’intera fase delle procedura di accertamento: dal momento del posizionamento del sistema di video controllo, all’asportazione dei dati dalle schede di memoria al processo di visione, all’estrapolazione dei fotogrammi (art 13 L. n° 689/1981), alla verbalizzazione dell’illecito (art 14 L. n° 689/1981) e alla conservazione dei dati per il processo sanzionatorio, tenendo presente che i fotogrammi costituiscono quello che il Garante definisce “dato personale”.
Si aggiunga che, come statuito da una sentenza della suprema Corte di Cassazione (cfr. n. 17440 del 2/09/2015), in linea con la lettura della definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4 del “Codice privacy” fornita dall’Autorità Garante, non è possibile dubitare del fatto che l’immagine (fotogramma) costituisca dato personale, “trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà”. Bisogna tenere bene in mente che gli operatori incaricati del processo di visione dei fotogrammi sono incaricati del trattamento dei “dati personali”, figura sotto la diretta autorità del titolare e del responsabile (se nominato), il quale, in forza di un’apposita autorizzazione, effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali.
La definizione legislativa di "incaricati" si trova, in primo luogo, all’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice Privacy) che li identifica come "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile". La figura dell’Incaricato viene ulteriormente definita all’art. 30, comma 1, ove si sancisce che "Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite".
Di più, in caso di utilizzo di sistemi di video controlli con inosservanza della normativa, è previsto il blocco dell’attività di ripresa e l’inutilizzabilità dei dati raccolti, oltre alle sanzioni amministrative e penali, trattate negli articoli 161 e successivi, che possono essere aumentate in misura fino a quattro volte maggiore a seconda delle possibilità economiche del contravventore.
Ad ogni buon conto, pur se è possibile utilizzare i diversi sistemi di video sorveglianza per il contrasto ad alcuni fenomeni deteriori per la società, occorre tener presente che:
In conclusione, l'installazione di una telecamera fissa per la verifica di un mero illecito amministrativo connotato da una non alta pericolosità ed impatto sociale è sproporzionato (la proporzionalità è uno dei principi da rispettare nel trattamento dei dati) e come tale non appare in linea con le previsioni del D.lgs. n° 196/2003. A tal fine, si allega un provvedimento sanzionatorio irrogato dal Garante de quo.
Qualora si voglia, comunque, procedere in quella direzione, si suggerisce di richiedere un’autorizzazione al trattamento dei dati (art. 41). Diversamente, è sempre possibile procedere ai rituali O.C.P. serali, anche richiedendo il supporto del personale del nucleo radiomobile dei CC o della competente compagnia della G.D.F in ragione dell’interessamento di quadranti serali e del riconoscimento degli operatori di vigilanza del posto che fossero adibiti al controllo.
E’ possibile anche effettuare accordi con comuni più grandi e limitrofi per la messa a disposizione di personale di vigilanza interessato ad effettuare tali controlli.
Infine, è possibile chiedere all’U.R.P. del Garante i provvedimenti adottati sul punto.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Dott. Pietro CUCUMILE 02/02/2018
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 7 febbraio 2025, n. 953
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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