Si richiama innanzitutto la sentenza della Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 324/2008 che ha disposto quanto segue:
“(…) il significato dell’espressione 'maneggio' di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Corte conti, Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna 9.10.1997, n. 1312)”.
Dunque, l’associazione di volontariato autorizzata dall’ente locale a incassare denaro per suo conto nell’ambito di una o più manifestazioni, diventa agente contabile dal momento in cui è autorizzata.
L’art. 2-bis, c. 1, D.L. n. 193/2016 dispone:
“1. (…), il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. (…) Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo.”
Nella norma, perciò, non è contenuto nessun divieto a incassare per conto del Comune, quanto piuttosto l’obbligo di versare quanto incassato sul conto corrente di tesoreria.
Di fatto, l’ente locale si preoccuperà di indicare dettagliatamente nel provvedimento autorizzative le modalità e i tempi con i quali l’associazione è tenuta a versare quanto incassato (ad es. l’incaricato dell’associazione può versare direttamente l’incasso alla tesoreria comunale, che poi riceverà dal Comune la reversale a copertura, oppure può procedere con un versamento intermedio a un altro agente contabile dipendente dell’ente locale che provvederà al versamento in tesoreria).
Inoltre, quanto all’obbligo di resa del conto, si veda l'art. 93, D.Lgs. n. 267/2000 che esplicitamente dispone:
“Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti…”.
17 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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