Gestione elettori sottoposti a tutela di interdizione

Risposta della Dott.ssa Elena Turci

Quesiti
di Turci Elena
19 Luglio 2023

Si chiede un approfondimento normativo in merito alla gestione di elettori iscritti per compimento di età, ma che successivamente hanno ricevuto una sentenza del Giudice per tutela di interdizione. È necessario fare una cancellazione per perdita diritti? La tutela di interdizione si può equiparare all'incapacità di intendere e volere? Gli è stato assegnato un tutore ma non è chiaro se solo per anagrafe o anche per elettorale.

Risposta

Il caso a cui pare fare riferimento è quello di un cittadino interdetto con sentenza del giudice tutelare e pertanto da considerare incapace totalmente di intendere e volere; ma si tratta di incapacità civile e attualmente irrilevante dal punto di vista elettorale.

Sono due quindi i requisiti fondamentali che è necessario possedere per essere elettori: la cittadinanza italiana e la maggiore età.

Nonostante ciò, esistono situazioni che la stessa Costituzione prende in esame e che limitano tale diritto:

  • Una sentenza penale irrevocabile: il nostro Paese non preclude del tutto il diritto di voto ai detenuti, ma lo correlaziona alla gravità del reato commesso e al fatto che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva. Il DPR 223/1967, precisa che la sospensione condizionale della pena, non ha effetti ai fini della privazione del diritto di elettorato;
  • Indegnità morale: qui la Costituzione rimanda alle norme e quindi prendiamo in esame il Testo Unico 223 che riconduce l’indegnità ad una serie di condizioni considerate di gravità tale da far venir meno il diritto di voto e sono i casi di cui all’articolo 2;

L’incapacità civile, invece, che in origine era richiamata nel testo costituzionale tra le cause ostative al diritto elettorale, è venuta meno con l’entrata in vigore della cd. legge Basaglia del 1978, che, di fatto, ha reso nullo il limite fissato dalla Costituzione. Oggi, anche gli interdetti e gli inabilitati per infermità mentale possono esercitare il diritto di voto. Questa norma ha segnato una svolta, cambiando radicalmente la prospettiva fino ad allora tenuta rispetto alle malattie mentali e ha avuto importantissimi riflessi anche sulla parte giuridica dei soggetti presi in considerazione dalla norma. Nel nostro ordinamento è, di fatto, stata eliminata ogni causa residua di incapacità elettorale connessa con l’incapacità civile e teniamo in particolare considerazione che per tali categorie di cittadini, il legislatore non prevede in alcun modo forme di aiuto nell’espressione del voto che dev’essere espresso in totale autonomia e senza l’assistenza di alcuno.      

Infine, tenga presente che uno dei principi del nostro ordinamento è che il voto non solo è personale ma anche segreto; l’unica deroga in tale senso è rappresentata dal voto assistito limitato solo a casi di menomazione fisica e mai psichica come nel caso dell’interdetto civile (come nel caso rappresentato).

18 Luglio 2023              Elena Turci

 

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