Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Un cittadino italiano residente all’estero e pensionato all’estero, proprietario di più unità immobiliari, ha presentato a Gennaio 2018 Dichiarazione IMU al fine del riconoscimento dell’assimilazione ad abitazione principale agli effetti dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e conseguente applicazione alla medesima unità immobiliare dell’Imposta Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) nella misura ridotta di due terzi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con Legge 23/05/2014, n. 80, intendendola riferita all’anno 2015.
E’ riconoscibile l’esenzione/agevolazione con effetto retroattivo della predetta Dichiarazione? Nel caso la risposta fosse positiva, questo Ufficio deve applicare la sanzione per omessa Denuncia IMU?
La norma di legge non esplicita se la dichiarazione del contribuente sia o meno condizione necessaria per fruire dell’esenzione/agevolazione né risulta che ad oggi l’Agenzia delle Entrate abbia emesso alcuna risoluzione esplicativa sul punto.
Ad ogni modo, considerato che lo situazione di pensionamento all’estero non è un dato di cui l’Amministrazione comunale può venire autonomamente a conoscenza, è ragionevole ritenere che la dichiarazione costituisca requisito imprescindibile per fruire dell’esenzione/agevolazione.
Considerato, poi, che il riconoscimento di tale esenzione/agevolazione ha delle ripercussioni sule casse comunali e, quindi, sulla programmazione di bilancio, non si ritiene possibile un’efficacia retroattiva della dichiarazione.
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sarà il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è iniziato a beneficiare dell’esenzione/agevolazione.
Avv. Lorella Martini 05/02/2018
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
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