Demolizione e ricostruzione di un immobile e variazione altezze preesistenti
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Comune ha scelto lo Schema Regolatorio 1.
Dal 1.1.2023 alle richieste pervenute dagli utenti di attivazione, variazione e cessazione della tassa rifiuti dobbiamo comunque rispondere all'utente stesso per iscritto.
Siamo in procinto di emettere il ruolo principale TARI 2023.
E' possibile inserire nell'avviso che andremo a spedire a tutti la dicitura:
"Per gli utenti che hanno presentato domanda di attivazione, variazione o cessazione del servizio, nel presente avviso troverete tutte le indicazioni necessarie”?
Lo Schema regolatorio I, scelto dall’ente, rappresenta il “livello qualitativo minimo”, ai sensi dell’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato da ARERA con la del. n. 15/2022/R/rif.
Ai sensi della Tabella 1, denominata “Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, l’adozione dello Schema 1 non implica obblighi relativi alle percentuali minime di erogazione di determinati servizi, ma prevede in ogni caso l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui alla deliberazione citata.
Infatti, la Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio prevede per chi adotta lo Schema 1:
- il rispetto delle Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7;
- il rispetto delle Modalità per la variazione o la cessazione del servizio di cui all’art. 10 e all’art. 11.
Sull’informazione agli utenti relativa a domande di attivazione, variazione o cessazione del servizio, la delibera prescrive:
1) per quanto riguarda le domande di attivazione, all’art. 7, punto 7.1, la delibera prescrive:
“Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l’attivazione del servizio.”
E ancora, all’art. 8, “Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente da parte del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dall’Articolo 7.”
2) per quanto riguarda le domande di variazione o cessazione, all’art. 11, punto 11.1, la delibera prescrive:
“Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.”
E ancora, all’art. 12, “Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente da parte del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dall’Articolo 11.”
Se ne ricava che l’indicazione in bolletta come proposta nel quesito risponde ai criteri sopra esposti solo se le “indicazioni necessarie" a cui rimanda:
- contengono gli elementi minimi previsti per ciascuna tipologia di domanda;
- rispettano i tempi di risposta previsti.
20 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1539, sintomo n. 1621
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di Cassazione - ordinanza n. 13787/2025
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