Ricorso a Consip, acconto Irpef, riforma fiscale, energia rinnovabile, interventi di protezione civile.
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAd una ditta è stato aggiudicato un appalto di fornitura arredi. La stessa ha provveduto ad effettuare l'ordine di acquisto e in attesa della consegna degli arredi chiede la corresponsione di un acconto pari al 50%. Ci chiediamo se tale acconto deve essere considerato come un anticipo contrattuale ai sensi art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto accordabile fino al 30% oppure trattasi di un istituto assestante assimilabile ad un SAL e pertanto sia corretto corrispondere un acconto pari al 50%.
L’ art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo) dispone al primo comma che sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può (discrezionalmente, quindi) essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 ossia i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali (art. 33 allegato cit.).
Pertanto, la fattispecie di che trattasi sembra rientrare nelle ipotesi escluse di applicazione dell’anticipazione, tanto nella misura minima ex lege del 20% quanto in quella discrezionale del 30% (mentre il 50% di anticipo non è previsto da alcuna norma), trattandosi di contratti a prestazione non continuativa né ripetuta. Né si ritiene possa integrare un sal o un certificato di pagamento un semplice ordine di acquisto, in quanto lo stato avanzamento dei lavori o delle prestazioni richiede l’esecuzione di una parte del lavoro o della prestazione, ancorché parziale, di cui occorre verificare la regolarità rispetto ai termini e ai modi contrattuali, mentre nel caso di specie alcun arredo è stato ancora consegnato. Il contratto avrebbe potuto prevedere pagamenti parziali in caso di consegne parziali, effettuate nel tempo, sino a completamento della fornitura.
20 luglio 2023 Eugenio De Carlo
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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