Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi deve procedere alla trascrizione in parte 2 A di un matrimonio cattolico con riconoscimento paterno di due figlie (del 2019 e del 2022) già precedentemente riconosciuti dalla madre.
I coniugi sono cittadini italiani, genitori di due figli inizialmente riconosciuti solo dalla madre e riconosciuti dal padre contestualmente alla celebrazione del matrimonio.
A ciò che ci risulta, potremmo adottare due strade:
1) trascrizione dell'atto con riconoscimento dopo aver effettuato i controlli previsti (in questo caso, si chiede come adattare la formula prevista, data la presenza di due figli e stante la circostanza che la medesima formula non sembra perfettamente coincidente con le alternative fornite dall'art. 109 D.M. 05/04/2002);
2) trascrizione dell'atto di matrimonio senza riportare la dichiarazione di riconoscimento (che verrà solo menzionata nell'atto) e, all'esito dell'accertamento della validità del riconoscimento, trascrizione di tale accertamento in parte 2 C Registro degli atti di matrimonio.
Si chiede un parere in merito a quale sia l’iter più conforme a quanto disposto dalla normativa.
L’articolo 64 comma 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che “Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli nati fuori del matrimonio, la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218”.
Pertanto tra le dichiarazioni che possono essere rese al celebrante, ministro di culto cattolico, vi è il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio. Il parroco non è tenuto a compiere alcun accertamento riguardante la sua ammissibilità, ma è l’ufficiale dello stato civile che dovrà procedere alla verifica per stabilirne la validità nell’ordinamento civile.
Nell’atto di matrimonio che il parroco invierà possono comunque essere accolte solo le dichiarazioni degli sposi: troveremo espresso dunque il consenso del genitore-coniuge che per primo effettuò il riconoscimento (tramite la firma sull’originale inviato), ma non l’assenso del figlio ultraquattordicenne.
Nell’atto di matrimonio da trascrive nella Parte 2A l’Ufficiale dello Stato Civile al richiamo 13 andrà ad inserire la formula 61 “Caso di riconoscimento da parte di uno degli sposi di un figlio naturale già riconosciuto dall’altro sposo (articolo 283 del codice civile e art. 64, secondo comma del dPR 3 novembre 2000, n. 396)”, riadattandola al caso descritto, quindi
Inserire le parole: “Lo sposo alla presenza degli stessi testimoni, ha dichiarato che riconosce come proprie figlie ... (nome e cognome figlia 1) iscritta nei registri degli atti di nascita di questo Comune (o: del Comune di ...) anno ... parte ... serie ... n. ... e ... (nome e cognome figlia 2) iscritta nei registri degli atti di nascita di questo Comune (o: del Comune di ...) anno ... parte ... serie ... n. ... già riconosciute come nate dalla loro unione naturale da ... (nome e cognome dell’altro sposo).
Per il consenso dell’altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole: “L’altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento delle figlie già da lui stesso riconosciute”;
“A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento il (la) dichiarante mi ha prodotto (ovvero: e/o acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti: (elencarli; fra essi deve essere compresa la copia integrale dell’atto di nascita delle figlie che si riconosce quando questi sia nato in altro Comune). Detti documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro”.
Affinché il riconoscimento sia ricevibile è necessario che siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 250 e seguenti del codice civile e questa verifica viene fatta dall’ufficiale dello stato civile al momento della trascrizione acquisendo la documentazione necessaria al fine di stabilire che la dichiarazione di riconoscimento sia ricevibile, che non riguardi figli già riconosciuti da entrambi i genitori, figli incestuosi (articolo 251 del Codice Civile) o nati nel matrimonio (articolo 253 del Codice Civile) acquisendo la copia integrale dell’atto di nascita delle figlie, se nate in altro Comune o trascritte in altro Comune; qualora la nascita sia avvenuta all’estero, o, in assenza di qualsiasi registrazione in Italia, acquisizione dell’atto formato all’estero; nonché verificare l’esistenza in vita del figlio, se residente in Comune diverso da quello in cui avviene il riconoscimento.
Occorrerà però tenere presente anche l’età delle figlie.
In questo caso il riconoscimento riguarda figlie infraquattordicenne (nate nel 2019 e nel 2022), già riconosciute dall’altro sposo, questo è sufficiente e l’ufficiale dello stato civile dovrà indicare nella formula 61 la seguente possibilità “L’altro genitore dà il suo consenso al riconoscimento delle figlie già da lui stesso riconosciute”.
Sull’atto di nascita delle figlie verrà apposta l'annotazione di riconoscimento tramite l’utilizzo della formula n. 147 “Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa in un atto pubblico o in un testamento (art. 254 del codice civile e art. 49, primo comma, lett. k) del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)”
... (nome e cognome) è stat... riconosciut... quali figli... da ... come da dichiarazione contenuta nell’atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di questo Comune (o: del Comune di ...) anno ... parte ... serie ... n. ...... (specificare l’atto pubblico o il testamento con tutte le indicazioni che valgono a identificarlo).
Pertanto non essendoci più la distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale il figlio conserverà il cognome della madre ma i genitori ai sensi dell'articolo 262 del codice civile potranno decidere di rivolgersi al Tribunale civile ordinario nell'ipotesi in cui desiderino una modifica del cognome essendo in fattispecie di riconoscimento paterno successivo a quello della madre (articolo 262, comma 4, del codice civile).
25 Luglio 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2843, sintomo n. 2874
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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