Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiDOMANDA:
In riferimento ad un dipendente con data cessazione 31 luglio, viene calcolato lo sgravio contributivo solo sulla tredicesima e non viene calcolato sullo stipendio.
Alla luce del messaggio INPS 1932/2023, si chiede di avere ulteriori chiarimenti, che giustifichino la non applicazione dello sgravio sulla retribuzione mensile (cedolino con data di cessazione nel mese considerato), ma l'applicazione dello stesso solo sulla tredicesima mensilità erogata.
Si precisa che non si tratta di dipendente riattivato con sola erogazione di compensi accessori.
Il mess. INPS n. 1932/2023 citato nel quesito chiarisce che, per effetto dell’art. 39, c. 1, D.L. n. 48/2023:
“(…) per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.”
Nel caso esposto, il dipendente cessa con il 31 luglio e dunque nel cedolino di luglio avrà diritto:
- allo stipendio di luglio;
- al rateo di tredicesima per i 7 mesi lavorati nel 2023.
L’INPS ricorda a proposito che:
“Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l’innalzamento dell’esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%)."
Ne segue che, se lo sgravio è stato applicato sulla tredicesima ma non sullo stipendio:
- lo stipendio da erogare eccede la soglia di legge per l’applicazione dello sgravio;
- il rateo di tredicesima rientra nella soglia di legge per l’applicazione dello sgravio.
25 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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