Enti “non virtuosi”: la capacità assunzionale è relativa

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
27 Luglio 2023

L'Ente ha ricevuto parere non favorevole dei Revisori sul PIAO, sottosezione fabbisogno del personale, nel quale è prevista un'assunzione, l'Ente non è virtuoso in quanto supera la percentuale di cui alla tabella 1 e 2 del DM 17.03.2020. Tenuto conto che tale assunzione è indifferibile e necessaria, si chiede se l'Ente può procedere lo stesso all'assunzione dell'unità di personale.

Ad avviso dell’Ente non vi sono divieti assunzionali, ma solo la penalità del turn-over pari al 30% dal 2025.

Risposta

In relazione alla capacità assunzionale degli enti c.d. “non virtuosi”, cioè quelli con rapporto tra spese di personale ed entrate correnti medie al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità superiore a quello riportato nella Tabella 2 allegata al D.M. 17 marzo 2020, è utile rifarsi alla deliberazione n. 89/2022 della sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti.

Nel documento si richiama innanzitutto la norma di riferimento:

“(…) il comma 2 dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, per quanto di interesse, prevede che:

2. ……OMISSIS…………………. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.”

Come la Corte rileva: “la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell’ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati.”

La sezione siciliana conclude allora:

“(…) non vi è motivo di escludere che i cd. Enti “non virtuosi”, obbligati, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 33 del D.L. n.34 /19, ad adottare “un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”, possano avvalersi della potestà assunzione, ove in presenza di spese etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell’ente locale.”

Si deve perciò concludere che l’assunzione indicata nel quesito è considerata legittima solo se essa è finanziata da risorse estranee al bilancio dell’ente (non gravando su quest’ultimo l’onere della spesa).

Più in generale, però, come chiaramente indicato dalla norma, gli enti “non virtuosi” devono in ogni caso adottare un graduale percorso di riduzione annuale del rapporto spese di personale/entrate correnti.

Ciò significa che la programmazione triennale dei fabbisogni deve fin da subito procedere a una riduzione progressiva del rapporto sopra descritto e dunque, se in un anno si propone comunque un’assunzione finanziata da risorse comunali è indispensabile esplicitare il percorso di miglioramento del rapporto:

A) riducendone il numeratore (spese di personale), indicando ad esempio eventuali pensionamenti in corso d’anno;

B) aumentando il denominatore (entrate correnti), indicando attendibili nuove e/o maggiori risorse che consentano di contenere progressivamente il rapporto.

In assenza di questo percorso messo nero su bianco dall’amministrazione, il parere dell’organo di revisione non potrà che essere negativo.

25 luglio 2023               Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6136, sintomo n. 6243

     

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