Irpef 5 per mille: elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2024
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn imprenditore individuale ha ottenuto il beneficio dell'esdebitazione verso i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti.
E' stato richiesto al Comune di dichiarare se il ruolo emesso da questo Ente nei confronti del soggetto che ha ottenuto l'esdebitazione, vale a dire un insoluto per Tassa rifiuti solidi urbani anno 2013, rientra o meno nell'applicazione dell'art. 142 L.F. per confermare l'inesigibilità.
A vs parere un ruolo per la Tassa rifiuti solidi urbani è soggetto a esdebitazione?
In via generale, si parla di esdebitazione in riferimento all'istituto che consente di rendere inesigibili i debiti concorsuali dell’impresa individuale (art. 142, Legge fallimentare).
Per applicarlo devono essere però verificati i sei presupposti fissati dalla legge.
Non tutti i debiti concorsuali possono essere ammessi al beneficio dell’esdebitazione, rimanendo esigibili a tutti gli effetti.
L’esclusione dal beneficio riguarda:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extra-contrattuale nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sull’applicabilità del beneficio ai debiti tributari si deve fare innanzitutto chiarezza sulla locuzione “estranei all’esercizio dell’impresa”.
La giurisprudenza ritiene che “sussistono indubbiamente oneri tributari (e piuttosto rilevanti) che sicuramente sono "derivanti da rapporti non estranei all'esercizio dell'impresa". (..)” (Cass. n. 13542/2015).
La stessa Cassazione aveva già chiarito che le obbligazioni tributarie non possono ritenersi estranee all'esercizio dell'impresa e pertanto non sono escluse dall’esdebitazione (Cass. n. 23129/2014).
Ora, con riferimento ai debiti da TARSU, si osserva che il prelievo in questione ha senz’altro natura tributaria (con le caratteristiche della tassa, derivante dal legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti).
Partendo da questo dato inequivocabile, risulta inoltre dimostrabile che tale prelievo tributario non è estraneo all’esercizio dell’impresa perché appunto la quantificazione della tassa è legata al servizio pubblico di raccolta di cui l’impresa beneficia.
Pertanto, pur in assenza di una specifica pronuncia giurisprudenziale che si riferisca ai tributi locali, si ritiene di poter confermare che i debiti TARSU sono compresi tra quelli da rendere inesigibili.
Va da sé, infine, che se il ruolo TARSU di cui si parla riguarda l’abitazione dell’imprenditore e non la sede dell’impresa, l’istituto non pare applicabile, proprio perché si tratterebbe di un rapporto estraneo all’impresa.
27 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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