Opposizione del proprietario di un immobile al trasferimento della residenza da parte cittadino che ha in uso lo stesso

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
31 Luglio 2023

La proprietaria di un’immobile ha rilasciato una dichiarazione in cui comunica di aver messo a disposizione di un cittadino a titolo gratuito l’immobile di sua proprietà, dichiarando anche che lo stesso ha realizzato dei lavori per rendere l'immobile agibile per uso abitativo.

In seguito alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica, la proprietaria tramite il suo legale ha richiesto l’accesso agli atti facendo presente che la dichiarazione da noi ricevuta non consentiva il trasferimento della residenza.

Si chiede un parere in merito.

Risposta

Si premette che ogni persona deve essere iscritta nell’anagrafe della popolazione residente del Comune nel quale ha la dimora abituale, atteso che la relativa registrazione si fonda sul principio della “res facti”.

La chiarissima circolare del Ministero dell'interno n. 8 del 29 maggio 1995, all’oggetto “Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di cittadini italiani”, afferma "...Orbene, dall'esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, nè potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale. Alla luce delle suesposte considerazioni, appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibilità di un'abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporaneo iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedono all'accertamento dell'eventuale esistenza di prece denti penali a carico del richiedente l'iscrizione. Tali comportamenti sembrano richiamare in vigore quei provvedimenti contro l'urbanesimo, risalenti alla legge 6 luglio 1939, n. 1092, che venne abrogata con la successiva legge 10 febbraio 1961, n. 5.

Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale, del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes.

Tale istituto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto. In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.

Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere, nel comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetti esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica".

Questa chiarissima disposizione rappresenta ancora oggi la corretta interpretazione del diritto/dovere all'iscrizione anagrafica affermando che l’anagrafe assolve la funzione di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, che non può essere alterata per tutelare interessi rilevanti in altri ambiti, così come la natura dell’alloggio non può essere di ostacolo all’iscrizione anagrafica.

Pertanto, se non si tratta di occupazione abusiva avvenuta con azioni penalmente rilevanti, la pratica di residenza è assolutamente lecita.

27 luglio 2023               Andrea Dallatomasina

 

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