Assegnazione temporanea: la durata non è legata al raggiungimento dei tre anni di età

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
01 Agosto 2023

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche art. 42 bis D.lgs. 151/01.

Sono dipendente del comune A (polizia locale), ho fatto istanza per assegnazione temporanea e l’amministrazione del comune B ha accolto la mia istanza chiedendo la documentazione giuridica ed economica al comune A. 

Solo che mi hanno riferito che effettueranno l’avvicinamento temporaneo per un solo anno in quanto mio figlio ha un anno e 8 mesi (è nato il 22/10/21) 

Da quanto ho riscontrato leggendo l’articolo il termine massimo è di tre anni dall’accettazione della richiesta indipendente se il piccolo supera i 3 anni. Non capisco perché loro invece dicono che si può beneficiare dell’assegnazione temporanea fino al terzo anno, infatti effettueranno la determina dal 15/09/2023 fino al 14/09/2024. 

 

Risposta

L’art. 42-bis, D. Lgs. n. 151/2001 dispone: Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la  propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.”

I presupposti per la richiesta dunque sono:

- figlio di età non superiore a tre anni;

- l’altro genitore lavora nella provincia o regione nella quale si chiede l’assegnazione;

- posto vacante e disponibile corrispondente a quello di provenienza;

- assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

Sulla questione dell’età, si è espresso il Dipartimento della Funzione pubblica con parere n. 192/2004: “(…) lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria. L'espressione utilizzata dal legislatore "per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.”

Non c’è dubbio cioè sul fatto che il trasferimento si può legittimamente prolungare oltre i 3 anni di età, perché la durata dell’assegnazione non è limitata al raggiungimento dei tre anni di età.

31 luglio 2023               Massimo Monteverdi  

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6152, sintomo n. 6259

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