Intervento obbligatorio della commissione medica per accertamento di idoneità lavorativa

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
03 Agosto 2023

Ad un dipendente inquadrato nell'area operatori ex B1 settore di appartenenza manutenzione, durante il rapporto lavorativo, gli è stata riconosciuta invalidità civile dell'80%. Si chiede se per lo stesso bisogna chiedere alla commissione medica certificazione per idoneità a svolgere la propria mansione oppure l'Ente può valutare e decidere, in maniera del tutto indipendente, se l'operatore debba essere destinato ad altra mansione in base alla certificazione presentata.

Risposta

Ai sensi dell’art. 3, c. 1, L. n. 171/2011:

1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l’accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato.”

Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova (v. art. 3, c. 2).

La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, anche quando sussistano condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio (v. art. 3, c. 3).

Ora, poiché, come dispone l’art. 52, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell'area di inquadramento”, la discrezionalità dell’amministrazione nel variarle può operare esclusivamente nell’ambito di quelle per le quali il lavoratore è stato assunto o equivalenti.

Qualsiasi altra iniziativa sarebbe contra legem.

A questo punto, per poter agire in piena legittimità, l’ente procederà all’istanza di cui all’art. 3, c. 3, citato e, a seguito delle risultanze della commissione, potrà eventualmente applicare l’art. 7, L.  n. 171/2011:

"1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle  strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 

2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione."

1 agosto 2023               Massimo Monteverdi   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6161, sintomo n. 6268

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