L’orientamento applicativo ARAN RAL-457, in risposta ad analogo quesito e in riferimento al comparto Funzioni locali, recita:
“(…) possiamo ritenere ragionevole che il riassorbimento dell'assegno personale debba riguardare qualunque tipologia di incremento del trattamento tabellare iniziale”.
Ne segue la necessità di procedere all’assorbimento, in tutto o in parte, dell’assegno ad personam per effetto dei nuovi importi tabellari come scaturiti dal CCNL 16 novembre 2002.
Procediamo con un esempio.
Il dipendente X transitato nel Comune tramite mobilità prima del 16 novembre 2022 è titolare di un assegno ad personam pari a € 300 mensili.
Ipotizziamo che alla data del 16 novembre 2022 fosse inquadrato nella cat. C4.
Il tabellare a quella data era di € 1.840,51.
Il primo aumento decorre dal 1.1.2019 e il nuovo tabellare è di € 1.851,61.
Il secondo aumento decorre dal 1.1.2020 e porta il tabellare a € 1.866,71.
Il terzo aumento decorre dal 1.1.2021 e porta il tabellare a € 1.913,21 (differenza con il tabellare iniziale di € 72,7).
Con la busta paga del mese di gennaio 2023 l’assegno si riduce perciò di € 72,7 e da € 300 passa a € 227,3.
Per il recupero degli arretrati, si procede poi a calcolare la differenza mensile, tenendo conto ovviamente della data del passaggio per mobilità:
- anno 2020: € 1.851,61 - € 1.840,51 = € 11,1 (per 13 mensilità, il recupero è pari a € 144,3);
- anno 2021: € 1.866,71 - € 1.851, 61 = € 15,1 (per 13 mensilità, il recupero è pari a € 196,3);
- anno 2022: € 1.913,21 - € 1.866,71 = € 46,5 (per 13 mensilità, il recupero è pari a € 604,5).
Va precisato che se il dipendente è stato assunto per mobilità dopo il 16 novembre e quindi il suo trattamento tabellare è stato immediatamente aggiornato ai nuovi importi, l’assegno ad personam deve essere mantenuto nell’importo originario.
Il riassorbimento si effettuerà per l’eventuale effetto di un passaggio di Area o di una progressione all’interno dell’Area.
1 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6165, sintomo n. 6272