Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiDOMANDA:
Si chiede se per un dipendente assunto al 50% e con partita iva privato, lo sgravio da applicare dal mese di luglio va applicato indipendentemente dalla soglia di imponibile e reddito.
La circ. INPS n. 7/2023 chiarisce quanto segue: “Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (...) e di 1.923 euro (...).”
Inoltre, la circolare chiarisce: “(…) nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro."
Pertanto, il lavoratore a tempo parziale autorizzato a svolgere lavoro autonomo avrà diritto al beneficio contributivo indipendentemente dal reddito percepito per queste ultime attività, contando a tal fine esclusivamente gli importi imponibili del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale stipulato con l’ente.
2 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6168, sintomo n. 6275
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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