Competenza trascrizione atti stato civile per cittadina (discendenza da avo Italiano) che rientra in Italia

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
07 Agosto 2023

Il Consolato invia nel 2016 atto nascita, matrimonio e cons01 di cittadina italiana per discendenza da avo nato in nostro comune. A fine 2016 la cittadina rientra in Italia in altro comune (A) il quale chiede al consolato invio degli atti per trascrizione non essendo stati trascritti da noi. Il comune A trascrive solo atto di nascita e la iscrive in APR. Poi la cittadina si trasferisce in comune B e chiede a noi trascrizione matrimonio e sentenza straniera di divorzio. A chi compete il tutto?

Risposta

Il Massimario dello Stato Civile, ed. 2014, al punto paragrafo 16.1 “Trascrizione degli atti concernenti cittadini italiani formati all’estero” (pagina 174-175) riporta L’art. 17 del D.P.R. 396/2000 detta i criteri per l’individuazione del comune competente per la trascrizione di atti dello stato civile formati all’estero con un sistema che si può definire “a cascata”, nel senso che l’utilizzazione del secondo criterio può avvenire solo se è da escludere il ricorso al primo, e così via. Evidentemente, però, all’interno di ciascun criterio possono verificarsi più fattispecie equiparabili. La gerarchia stabilita dalla norma deve essere interpretata come segue:

1) criterio della residenza: per i residenti in Italia, il comune nel quale l’interessato risiede o in cui dichiara di voler stabilire la propria residenza, e per i residenti all’estero, il comune di iscrizione all’AIRE;

2) in mancanza di iscrizione anagrafica (in questo caso è evidente peraltro che la situazione anagrafica dovrà poi essere regolarizzata): il comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita;

3) se l’interessato è nato e residente all’estero:

a) il comune di nascita o residenza della madre o del padre;

b) il comune di nascita o di residenza dell’avo materno o paterno (nel caso in cui né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto);

4) nell’impossibilità di utilizzare i criteri da 1. a 3.: il comune scelto dall’interessato, su invito dell’autorità diplomatica o consolare.

La competenza alla trascrizione degli atti di stato civile in questione, matrimonio e sentenza straniera di divorzio, è pertanto del Comune B, comune di attuale residenza della cittadina italiana.

Pertanto occorre:

  • richiesta della cittadina di trascrizione del proprio atto di matrimonio, debitamente tradotto e legalizzato;
  • richiesta di trascrizione della sentenza di divorzio emessa all’estero, debitamente tradotta e legalizzata ed accompagnata da idonea dichiarazione sostituiva di atto notorio della non sussistenza di quanto previsto dalle lettere e) ed f) dell’articolo 64 comma 1 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Eseguita la trascrizione dell’atto di matrimonio e della sentenza straniera di divorzio nei registri di matrimonio in Parte II – Serie C, gli adempimenti dell’ufficiale dello stato civile del Comune B sono:

  • eseguire annotazione Formula 170 “Annotazione della sentenza straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio” sull’atto di matrimonio appena trascritto;
  • inviare, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune B le dovute annotazioni da eseguirsi a margine dell’atto di nascita della cittadina (Formula 132 “Annotazione di Matrimonio” e Formula 135 “Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento operato all’estero del matrimonio, riconosciuto nello Stato”).

L’Ufficiale d’anagrafe del Comune B provvederà ad aggiornare la scheda ANPR della cittadina.

3 agosto 2023               Andrea Dallatomasina

 

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