Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dirigente del comune, Funzionario contabile ad elevata qualificazione, attualmente Capo Settore Ragioneria Fiscalità Locale e Servizi alla Persona, è stato nominato con decreto sindacale commissario straordinario sino al 31.12.2023 di una partecipata comunale di cui il comune è socio unico al 100%.
Tale nomina risulta affetta da incompatibilità? Se si in base a quale norma?
Nel documento elaborato nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali, sono elencate le più frequenti fattispecie di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa.
Tra queste, nel paragrafo dedicato agli incarichi vietati per conflitto di interessi, si legge:
“Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (…):
1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. (…)
3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. (…)
5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. (…)
9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.”
Le fattispecie sopra elencate possono essere dunque valutate dall’Amministrazione per accertare la presenza anche solo potenziale di un conflitto di interessi, posto in ogni caso che il dipendente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di motivi di incompatibilità, con le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Peraltro, a proposito dell’incarico specifico illustrato nel quesito, l’art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013 chiarisce:
“3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di (…) un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (…) sono incompatibili:
(…) c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (…)”.
Ricordiamo infine l’art. 1, D.Lgs. n. 39/2013 il quale precisa che per incompatibilità si deve intendere “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico (…)”.
3 agosto 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6180, sintomo n. 6287
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 21 marzo 2025, n. 2358
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: