Contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ... per l'anno 2023 - Termine previsto per la data di inizio lavori.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
07 Agosto 2023

In riferimento al decreto del 20 gennaio 2023 "Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ... per l'anno 2023", con la presente di richiede se il termine previsto per la data di inizio lavori prevista dal D.M. del 20/01/2023, sia stato successivamente prorogato (L.3/07/2023 N.87 art.6 bis).

Risposta

L’articolo 14-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58/2019, quale risulta sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126/2020, ha previsto, a decorrere dal 2021, la concessione annuale a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, stabilendo al riguardo i seguenti termini:

- 15 gennaio per l’inizio dei lavori (terzo periodo);

- 15 maggio per l’eventuale revoca del contributo (quarto periodo);

- 15 ottobre per l’inizio dei lavori a seguito di riassegnazione dei fondi revocati (sesto periodo);

In attuazione della ricordata disposizione, il decreto ministeriale del 20 gennaio 2023, concernente la assegnazione dei contributi per l’anno 2023, ha ripreso le suddette scadenze quali risultavano stabilite dal citato articolo 14-bis.

Con l’articolo 6-bis del d.l. 10 maggio 2023, n. 52, convertito dalla legge n. 87/2023, i termini suddetti sono stati prorogati, limitatamente ai contributi relativi all’anno 2023, come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;

b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;

c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.

Pertanto i termini indicati dal citato decreto ministeriale debbono intendersi modificati secondo quanto stabilito nell’articolo 6-bis del d.l. n. 52/2023.

4 agosto 2023               Ennio Braccioni

 

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