Installazione dissuasori di velocità su strada con unica carreggiata doppio senso di marcia

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
07 Agosto 2023

Quesito in merito all'installazione di dissuasori di velocità.

In una strada locale con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia in cui il limite fissato è di 30 km/h, si chiede se è possibile installare dei dossi artificiali (in gomma o materiale plastico) nonostante l'assenza di marciapiedi. Quale normativa di riferimento va presa in considerazione?

Risposta

Per l'installazione dei dossi artificiali sono richieste le seguenti condizioni:

• collocazione su strade residenziali, o in parchi pubblici e privati, residences, ecc. 

• vigenza dei seguenti limiti massimi di ​ velocità ​:

  • 50 km/h,
  • 40 km/h 
  • 30 km/h,

 ai quali sono proporzionate le dimensioni del dosso;

• che le strade interessate non costituiscano itinerari preferenziali per i veicoli di soccorso o di pronto intervento.

La Direttiva 24 ottobre 2000, n. 6688, del Ministero dei Lavori Pubblici sulla ("Corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), al paragrafo 5.6 richiama l'attenzione proprio sui dossi di rallentamento della ​ ​velocità ​ ​rilevando che è frequente il loro utilizzo in difformità delle disposizioni del regolamento CDS per ubicazione e modalità di segnalamento ed invita gli enti proprietari delle strade a motivare adeguatamente l'ordinanza che ne dispone l'impiego, ponendo l'accento sul presegnalamento dei dossi con colori, forme e dimensioni conformi alle disposizioni regolamentari.

Per i rallentatori costituiti da prefabbricati la direttive ricorda l'obbligo della loro approvazione, mentre dispone per la rimozione di quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, sul presupposto che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, potrebbe dar luogo a responsabilità in capo a chi ne abbia disposto la collocazione o non ne abbia disposto la rimozione.

La normativa di riferimento la si trova nell’articolo 42, codice della strada e nell’articolo 179, regolamento c.d.s.

4 agosto 2023               Marco Massavelli  

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2684, sintomo n. 2756

 

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