Fattura legale antistatario per gestione pignoramento verso terzi a carico di un dipendente

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
08 Agosto 2023

In riferimento a un pignoramento, è pervenuta la fattura del legale, designato antistatario del pignoramento a carico del dipendente, in quanto lo stesso ci chiede di provvedere al pagamento della ritenuta d'acconto.

Il legale ha fatturato alla banca (indicato come destinatario).

Sorgono due osservazioni:

  1. se il Comune ha liquidato gli importi all'Avvocato, la parcella dovrebbe essere intestata al Comune stesso, che dovrà, in qualità di sostituto versare la ritenuta d’acconto;
  2. l'importo che viene fatturato dovrebbe essere al netto della ritenuta d’acconto.
Risposta

L’avvocato antistatario è il procuratore della parte creditrice che dichiara di aver assistito il proprio cliente anticipando le spese giudiziali, senza aver riscosso gli onorari che gli spettano per la sua attività.

Il professionista può dunque chiedere al giudice che il suo onorario sia pagato direttamente a suo favore e non al creditore suo cliente.

La fattura, dunque, è stata correttamente intestata dall’avvocato alla banca creditrice che è stata da lui assistita.

Il giudice poi ha ordinato al terzo pignorato il pagamento degli onorari spettanti da versare direttamente all’avvocato, assumendo anche la veste di sostituto d’imposta per il versamento della ritenuta d’acconto.

Si veda a proposito quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 189/2023:

“(…) l'Istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra le amministrazioni pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere la veste di sostituto d'imposta per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

Pertanto, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di:

  • operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti;
  • versare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998”.

In conclusione:

  1. la fattura dell’Avvocato è stata correttamente intestata al creditore, benché pagata dal terzo pignorato (Comune);
  2. l’importo fatturato deve comprendere la ritenuta d’acconto, che il terzo pignorato è tenuto a versare in quanto sostituto d’imposta. 

07/08/2023    Dr. Massimo Monteverdi           

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