Compensazione pagamento ferie non godute di dipendente in malattia con recupero 50% stipendio erroneamente corrisposto

Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo

Quesiti
di Di Lorenzo Cristoforo
09 Agosto 2023

L'Ente dovrebbe decurtare dal pagamento delle ferie non fruite di un dipendente in malattia la somma pagata erroneamente del 50% dello stipendio.

Nel fare il cedolino di luglio con pagamento ferie di giorni 26, si chiede se vengono comunque calcolati i contributi mensili necessari al fine del calcolo del periodo lavorativo.

Tale dipendente per essere collocato a riposo per inabilità permanente al lavoro (gli è stata riconosciuta invalidità al 100% dalla commissione medica), necessita di 5 anni di contributi lavorativi (di cui 3 nell’ultimo quinquennio) che maturerà a dicembre 2023.

Ma non facendogli più il cedolino da agosto, a tale dipendente mancherebbero 5 mesi.

L’Ente ha bisogno di capire come procedere, anche in merito alla DMA.

Tali 5 anni di contributi, si intendono continuativi nell’Ente, oppure possono essere maturati anche presso altri datori di lavoro (es. privati)? La circolare INPS n. 140/2013 al punto 4.1 precisa: "la verifica dei requisiti amministrativi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma".

Risposta

In riferimento alla prima domanda la risposta è positiva. L’elaborazione del cedolino deve essere effettuata considerando l’intera cifra spettante al dipendente, al fine di calcolare i contributi mensili da versare all’INPS. La trattenuta del dovuto sarà effettuata sul netto da corrispondere.

In merito alla DMA non vi è alcuna procedura particolare da seguire. Stabilita la data di cessazione (che deve essere immediata rispetto alla data di ricevimento del verbale della Commissione Medica di Verifica) il procedimento è analogo a qualsiasi altro caso di chiusura del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’anzianità contributiva dei 5 anni, la citata circolare INPS n. 140 è molto chiara: valgono tutti i servizi (anche nel settore privato) svolti dal dipendente. Rispetto alla stessa circolare (datata 2013) occorre però precisare che non è più di competenza dell’ultimo Ente di appartenenza verificare il raggiungimento dei requisiti per qualsiasi tipo di pensione. Tale facoltà spetta alle sedi INPS che hanno la visione complessiva dei servizi utili svolti dall’iscritto presso le varie casse.

7 agosto 2023   Cristoforo Di Lorenzo

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6185 sintomo 6292

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