Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'uff. tecnico ha eseguito lavori di somma urgenza senza sottoporre la documentazione necessaria alla Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, al fine di permettere di sottoporre il provvedimento al Consiglio per il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e). Il Revisore dei Conti ha già anticipato che sulla proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio esprimerà parere contrario. È corretto?
L’art. 191, c. 3, TUEL dispone: "3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare." La violazione della procedura descritta al comma 3 comporta l’applicazione del successivo comma 4: "4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura." Come ha confermato anche la Corte dei conti (Sezione di controllo per la Sicilia, del. n. 121/2019/PAR): "Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione (…) del comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente". (…) La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto la fornitura." Il parere del revisore, al netto di ogni altra sua considerazione qui non conoscibile, potrebbe dunque essere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio solo nei limiti dell’utilità ricevuta dall’ente.
08/08/2023 Dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4745, sintomo n. 4795
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: