Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'art. 35 del vigente CCNL del 16.11.2022 ha, tra l'altro, disapplicato gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 sui quali era intervenuta l'ARAN con i pareri RAL n. 1910 e RAL n. 1269, con i quali si precisava, in riferimento all'art. 46 del medesimo contratto, che i 2/3 del costo unitario del servizio mensa a carico dell'Ente, potessero corrispondere al valore nominale dei ticket, nel caso in cui l'Ente avesse constatato, anche a seguito di una semplice indagine di mercato, che il costo di tale servizio corrispondesse a detto importo. Nell'esempio che seguiva si precisava che "se la somma corrispondente a quella che il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa è pari a € 10,00, applicando il principio per cui i 2/3 di tale costo è a carico dello stesso datore di lavoro, il valore del buono pasto sarà pari ai 2/3 di 10 e cioè € 6,70". Alla luce di quanto sopra precisato, in presenza, quindi, di una disposizione del vigente CCNL (ART 35) che ha disapplicato gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000, si chiede di sapere se, ad oggi, permane la possibilità per l'Ente di operare in linea con gli orientamenti ARAN sopra citati.
La disciplina dell’art. 35, CCNL 16 novembre 2022, nel disapplicare "gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000", definisce, a differenza della precedente previsione contrattuale, un valore massimo del buono pasto in linea con la norma contenuta nell’art. 5, c. 7, D.L. n. 95/2012: "7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro." Perciò, oggi lo spazio di manovra delle PP.AA. nel determinare il valore del buono è contenuto all’interno di quel tetto massimo, non potendosi più applicare la generica previsione del contratto del 2000 ("1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente"). Sulla suddivisione dei costi invece nulla è cambiato, visto che l’art. 35, c. 4 dispone (in linea con le precedenti disposizioni): "4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente."
08/08/2023 Dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6188, sintomo n. 6295
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Mauro Tenca
TAR Campania, Salerno, Sezione I - Sentenza 29 aprile 2025, n. 799
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: