Formazione Halley
Appuntamenti della prossima settimana
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'amministrazione intende organizzare un corso di formazione rivolto ai genitori dei ragazzi adolescenti residenti in questo Comune, avvalendosi della consulenza di esperti psicologi.
Si pone il problema di come retribuire tali professionisti, se, cioè, attraverso un contratto di prestazioni (ex art. 76 comma 2 lett. b) d.lgs.36/2023 e art.8 d.ld.lgs.36/2023) o come incarico libero-professionale (ma in questo ente non è stato approvato, in sede di bilancio, il relativo programma).
Un incarico rivolto a “esperti psicologi” ricade necessariamente nella fattispecie prevista dall’art. 7, c. 6,, D.Lgs. n. 165/2001:
“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: (…).”
In questo caso, presumendo che i professionisti interpellati siano iscritti all’apposito albo professionale, si può prescindere dalla specializzazione universitaria, in applicazione del successivo periodo del comma 6:
“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (…)”.
Si applica dunque anche l'art. 3, cc. 55-56, L. 24 dicembre 2007, n. 244:
“55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali".
Se l’ente non ha approvato il programma, prima di conferire l’incarico in oggetto dovrà:
L’articolo del Codice dei contratti pubblici richiamato nel quesito (76) non riguarda gli incarichi individuali di lavoro autonomo ma gli appalti di servizi, cioè prestazioni continuative di servizi a beneficio della stazione appaltante.
10/08/2023 Dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2688, sintomo n. 2760
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Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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