Chiesto il rifacimento della gara per la riscontrata incoerenza nella determinazione dei costi della manodopera
ANAC – 28 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 202 del 21 maggio 2025)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNella definizione delle tariffe per la mensa scolastica è possibile fissare la tariffa più alta per singolo pasto di importo superiore al costo unitario del singolo pasto determinato nell'appalto per la fornitura del servizio mensa.
Si conoscono casi in tal senso?
Il servizio di refezione scolastica, nell’ambito dei servizi pubblici locali, costituisce un servizio di interesse pubblico a domanda individuale. Ciò si ricava dalla normativa dettata in materia e, in particolare, dal decreto del Ministro dell’interno del 31 dicembre 1983 che, in attuazione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che reca l’elenco dei cosiddetti servizi a domanda individuale, tra i quali rientra appunto il servizio enumerato al n. “10) mense, comprese quelle ad uso scolastico”.
A tale proposito, si segnala che la Corte dei conti sez. Lombardia si è già ampiamente soffermata sul carattere di discrezionalità della scelta di determinazione dei costi del servizio, riservata per legge all’amministrazione comunale, in particolare nell'allegata delibera n. 427/2019/PAR, nonché nella successiva delibera n. 21/2021/PAR.
Si tratta di una problematica specifica dell’ente relativa alla correttezza di una precisa scelta gestionale che può essere risolta nell’ambito della propria discrezionalità, nella determinazione della tariffa, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di copertura finanziaria gravanti sull'ente in base alla situazione dello stesso.
Pertanto, spetta all’ente, nell’ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità dei costi del servizio da coprire mediante il contributo dei fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo può essere “anche a carattere non generalizzato” (art. 3 del D.L. 786/1981) e dell’inerenza del servizio mensa con l’effettività del diritto allo studio (artt. 2 e 3 d.lgs. 63/2017), statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate, secondo principi di proporzionalità, ragionevolezza e di adeguatezza.
07/08/2023 Dr. Eugenio De Carlo
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