Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiConiugi in comunione dei beni. A seguito del decesso del marito la vedova è titolare del diritto di abitazione ex art 540 c.c. sulla casa adibita a residenza familiare. I coniugi erano in comunione dei beni.
Tuttavia tale immobile risulta iscritto nel portale delle locazioni turistiche e viene locato ogni anno nei mesi estivi.
Tale situazione determina l'estinzione del diritto di abitazione?
La titolare del diritto di abitazione ha dichiarato agli uffici comunali di non dimorare, nei mesi estivi in cui l’immobile viene locato, presso l’immobile stesso e vorrebbe versare l’Imu soltanto per dette mensilità.
Sarebbe dunque possibile accogliere questa richiesta?
L’Art. 540 C.C. dispone che “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
La ratio della norma è quella di attribuire un diritto reale di godimento (diritto di abitazione) al coniuge superstite a prescindere dalla circostanza che la proprietà dell’immobile venga ereditata pro quota da altri soggetti, al fine di tutelare il proseguimento dello stato sociale del coniuge, con l’assicurazione di continuare a disporre dell’abitazione familiare.
I diritti di abitazione e di uso sono di norma incedibili, per loro natura, e la loro durata è commisurata a quella della vita del titolare. Il diritto di abitazione al coniuge superstite, inoltre, opera automaticamente alla morte del coniuge, senza alcuna esplicita manifestazione ed anche in caso di rinuncia all’eredità.
Inoltre, sempre in base alla norma generale, chi è titolare di un diritto di abitazione non potrebbe utilizzare l’abitazione per scopi diversi dal proprio abitare; inoltre, può utilizzare il bene esclusivamente per determinati bisogni. Non si tratta di un limite quantitativo, ma qualitativo, cioè riferito all’utilizzo della casa.
Tutto ciò premesso, è possibile affermare che per il semplice utilizzo dell’abitazione ad uso turistico o l’assenza della dimora per alcuni mesi dell’anno, potrebbero essere questioni che non pregiudicano i doveri del titolare del diritto di abitazione che continua in ogni caso ad utilizzare l’immobile per abitarci stabilmente. Soprattutto se esiste il consenso dei nudi proprietari.
Considerazione diversa deve, invece, essere fatta per la determinazione dell’imposta IMU dovuta. Assodato la soggettività passiva in capo al titolare del diritto di abitazione, affinché venga considerata abitazione principale occorre che il medesimo sia ivi residente e dimorante. L’assenza di tali requisiti comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria solo per i mesi in cui tale assenza si protrae.
14/08/2023 Dr. Luigi D’Aprano
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